Il lavoro agile (smart working), regolato dalla L. 81/2017, continua a porre sfide interpretative in materia di infortuni sul lavoro. Le più recenti circolari INAIL e sentenze della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, forniscono nel 2026 chiarimenti attesi dalle imprese.
In base al quadro normativo vigente, l'art. 22 della L. 81/2017 stabilisce che il datore di lavoro garantisce la sicurezza del lavoratore in smart working e risponde degli infortuni occorsi nell'esercizio dell'attività lavorativa anche fuori dai locali aziendali. La copertura INAIL si applica agli infortuni in itinere e a quelli avvenuti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nel luogo concordato.
La giurisprudenza recente ha precisato che non è coperto l'infortunio occorso durante interruzioni dell'attività per ragioni personali (es. incidente in cucina durante la pausa pranzo che esulano dall'attività lavorativa). È invece coperto l'infortunio avvenuto durante lo svolgimento di un'attività connessa alla prestazione lavorativa (es. raccogliere documenti caduti, spostarsi tra le stanze per svolgere una videochiamata).
Le imprese devono fornire al lavoratore in smart working una informativa sui rischi generali e specifici, redatta ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e assicurarsi che il lavoratore disponga di attrezzature idonee. Il mancato adempimento espone il datore di lavoro a responsabilità civile e penale.