Il lavoro agile (o smart working), regolato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, consente al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa parzialmente fuori dai locali aziendali, tipicamente da casa o da altri luoghi concordati, senza un obbligo fisso di presenza nella sede aziendale. Questa flessibilita pone una questione cruciale dal punto di vista assicurativo: quando un lavoratore in smart working si sposta verso la sede aziendale o da un luogo esterno verso un cliente o partner, l'eventuale infortunio occorso durante lo spostamento e coperto dall'assicurazione INAIL come infortunio in itinere?
La risposta e affermativa, ma con alcune importanti precisazioni. L'articolo 23 della legge 81/2017 chiarisce che la tutela assicurativa INAIL si applica anche alle ipotesi di infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna, con riferimento al concetto di percorso necessitato gia elaborato dalla giurisprudenza in materia di infortuni in itinere.
I chiarimenti INAIL del 2025-2026 hanno puntualizzato i seguenti aspetti: il percorso rilevante e quello che collega il luogo di abitazione o il luogo comunque prescelto per il lavoro agile al luogo dove la prestazione viene svolta, che puo essere la sede aziendale, la sede di un cliente o un altro luogo necessario per l'esecuzione della prestazione. Le interruzioni o deviazioni del percorso non necessarie per commissioni personali interrompono la continuita del percorso protetto. L'uso del mezzo privato e coperto purche motivato dall'inesistenza di mezzi pubblici adeguati o dall'incompatibilita degli orari con i servizi disponibili. Gli infortuni occorsi all'interno del luogo di lavoro scelto dal lavoratore, ovvero l'abitazione o altro luogo concordato, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non rientrano negli infortuni in itinere ma negli infortuni sul lavoro propriamente detti, con le relative implicazioni probatorie.
Un aspetto controverso riguarda i lavoratori che svolgono integralmente lo smart working e che non si recano mai o quasi mai in sede: in questi casi, gli spostamenti verso la sede aziendale per riunioni o incontri occasionali sono comunque qualificabili come percorsi protetti in quanto connessi alla prestazione lavorativa.
Le aziende che adottano il lavoro agile devono assicurarsi che l'accordo individuale di smart working contenga indicazioni precise sulle fasce orarie di lavoro, sui luoghi tipicamente utilizzati per la prestazione e sulle modalita di comunicazione del luogo di lavoro al datore, elementi utili per la corretta qualificazione degli eventuali infortuni in itinere da parte dell'INAIL. La denuncia di infortunio deve essere presentata con la stessa tempistica prevista per gli infortuni ordinari, indicando le circostanze dello spostamento e la connessione con la prestazione lavorativa in modalita agile.