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Smart working e infortuni in itinere: chiarimenti INAIL sulla copertura assicurativa

La diffusione del lavoro agile ha sollevato importanti interrogativi in materia di tutela assicurativa INAIL per gli infortuni avvenuti durante gli spostamenti: il lavoratore in smart working che si reca da casa alla sede aziendale gode della stessa protezione assicurativa prevista per i lavoratori in presenza? L'INAIL ha fornito nel corso del 2025-2026 diversi chiarimenti interpretativi che cercano di rispondere a questa domanda, facendo leva sulla legge 81/2017 e sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il nodo centrale riguarda la nozione di infortunio in itinere applicata al contesto del lavoro agile, dove la scelta del luogo di lavoro e rimessa al lavoratore e il percorso casa-lavoro puo variare da giorno a giorno. Le indicazioni operative dell'Istituto chiariscono i criteri di indennizzabilita e le condizioni che devono ricorrere per il riconoscimento della prestazione assicurativa, con ricadute concrete sulla gestione delle denunce di infortunio da parte delle aziende.

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Il lavoro agile (o smart working), regolato dalla legge 22 maggio 2017 n. 81, consente al lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa parzialmente fuori dai locali aziendali, tipicamente da casa o da altri luoghi concordati, senza un obbligo fisso di presenza nella sede aziendale. Questa flessibilita pone una questione cruciale dal punto di vista assicurativo: quando un lavoratore in smart working si sposta verso la sede aziendale o da un luogo esterno verso un cliente o partner, l'eventuale infortunio occorso durante lo spostamento e coperto dall'assicurazione INAIL come infortunio in itinere?

La risposta e affermativa, ma con alcune importanti precisazioni. L'articolo 23 della legge 81/2017 chiarisce che la tutela assicurativa INAIL si applica anche alle ipotesi di infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna, con riferimento al concetto di percorso necessitato gia elaborato dalla giurisprudenza in materia di infortuni in itinere.

I chiarimenti INAIL del 2025-2026 hanno puntualizzato i seguenti aspetti: il percorso rilevante e quello che collega il luogo di abitazione o il luogo comunque prescelto per il lavoro agile al luogo dove la prestazione viene svolta, che puo essere la sede aziendale, la sede di un cliente o un altro luogo necessario per l'esecuzione della prestazione. Le interruzioni o deviazioni del percorso non necessarie per commissioni personali interrompono la continuita del percorso protetto. L'uso del mezzo privato e coperto purche motivato dall'inesistenza di mezzi pubblici adeguati o dall'incompatibilita degli orari con i servizi disponibili. Gli infortuni occorsi all'interno del luogo di lavoro scelto dal lavoratore, ovvero l'abitazione o altro luogo concordato, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa non rientrano negli infortuni in itinere ma negli infortuni sul lavoro propriamente detti, con le relative implicazioni probatorie.

Un aspetto controverso riguarda i lavoratori che svolgono integralmente lo smart working e che non si recano mai o quasi mai in sede: in questi casi, gli spostamenti verso la sede aziendale per riunioni o incontri occasionali sono comunque qualificabili come percorsi protetti in quanto connessi alla prestazione lavorativa.

Le aziende che adottano il lavoro agile devono assicurarsi che l'accordo individuale di smart working contenga indicazioni precise sulle fasce orarie di lavoro, sui luoghi tipicamente utilizzati per la prestazione e sulle modalita di comunicazione del luogo di lavoro al datore, elementi utili per la corretta qualificazione degli eventuali infortuni in itinere da parte dell'INAIL. La denuncia di infortunio deve essere presentata con la stessa tempistica prevista per gli infortuni ordinari, indicando le circostanze dello spostamento e la connessione con la prestazione lavorativa in modalita agile.

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Fonti normative

  • Legge 22 maggio 2017 n. 81 — Art. 23 Tutela assicurativa lavoro agile
  • INAIL — Chiarimenti interpretativi su infortuni in itinere e smart working 2025-2026
  • D.P.R. 1124/1965 — Testo unico infortuni sul lavoro e malattie professionali

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