La valutazione del rischio ergonomico negli uffici con videoterminali (VDT) è disciplinata dal Titolo VII del D.Lgs. 81/2008 (artt. 172-179) e rimane un obbligo spesso sottovalutato, nonostante l'ampia diffusione del lavoro d'ufficio e del telelavoro.
La definizione di «lavoratore addetto ai videoterminali» include chiunque utilizzi un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni regolamentari. Per questi lavoratori, il datore di lavoro è obbligato a effettuare la valutazione del rischio considerando: illuminazione e abbagliamento, postura, organizzazione del posto di lavoro, software, radiazioni e calore prodotto dall'attrezzatura.
Le metodologie di analisi ergonomica più diffuse in ambito ufficio includono: la checklist OSHA per la workstation VDT, le norme ISO 9241 (ergonomia dell'interazione uomo-sistema) e la norma EN ISO 10075 sul carico mentale da lavoro. Nel 2026 si segnala una crescente attenzione alla norma ISO 9241-210 (Human-Centred Design) applicata agli ambienti ibridi, dove il lavoratore alterna postazioni diverse tra ufficio e domicilio.
Le pause obbligatorie — 15 minuti ogni 2 ore di utilizzo continuativo del VDT — devono essere previste nell'organizzazione del lavoro e documentate. La sorveglianza sanitaria per i lavoratori VDT prevede visite oculistiche a carico del datore di lavoro con periodicità di 5 anni (2 anni per i lavoratori over 50 o con problemi visivi) e, se necessario, fornitura di dispositivi di correzione visiva (occhiali da videoterminale) senza oneri per il lavoratore.
Con la diffusione dello smart working, il DVR deve estendersi alla valutazione del rischio ergonomico anche per le postazioni domestiche: il D.M. 19/10/2021 (linee guida sul telelavoro) raccomanda un'autovalutazione documentata da parte del lavoratore, con sopralluogo virtuale da parte del RSPP per le postazioni a rischio elevato.