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Digitalizzazione delle cartelle sanitarie: nuove indicazioni per il medico competente 2026

La tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio in formato digitale è una pratica sempre più diffusa. Il D.Lgs. 81/08 e le indicazioni aggiornate definiscono i requisiti di sicurezza, conservazione e accessibilità che il medico competente deve rispettare.

· Redazione 123 Consulenza

La cartella sanitaria e di rischio del lavoratore è uno degli strumenti fondamentali della sorveglianza sanitaria aziendale. L'art. 25 del D.Lgs. 81/08 stabilisce l'obbligo del medico competente di istituire e aggiornare la cartella per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza, garantendone la custodia con salvaguardia del segreto professionale.

Negli ultimi anni la digitalizzazione delle cartelle sanitarie è diventata prassi consolidata, supportata da software gestionali dedicati. Tuttavia, il passaggio al formato digitale non è privo di implicazioni normative: il D.Lgs. 81/08 non prescrive il formato (cartaceo o digitale), ma impone requisiti sostanziali che la soluzione informatica adottata deve soddisfare.

I requisiti essenziali per le cartelle sanitarie digitali includono: integrità e immodificabilità dei dati (le registrazioni non devono poter essere alterate retroattivamente senza traccia); disponibilità e accessibilità (il medico competente deve poter accedere alle cartelle in qualsiasi momento, anche in caso di cambio del software gestionale); conservazione per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività lavorativa (termini più lunghi per esposizioni a cancerogeni e ad agenti biologici a rischio specifico); protezione dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Il medico competente che utilizza cartelle digitali deve assicurarsi che il sistema adottato preveda: autenticazione sicura, log di accesso, backup periodico e procedure di disaster recovery. In caso di cessazione del rapporto contrattuale con l'azienda, il medico deve garantire il trasferimento della documentazione al successore o all'azienda stessa, rispettando i vincoli del segreto professionale e della privacy.

La gestione dei dati sanitari dei lavoratori richiede che il trattamento sia basato su un'adeguata base giuridica (obbligo di legge ex D.Lgs. 81/08) e che sia nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nelle organizzazioni che trattano dati sanitari su larga scala.

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Fonti normative

  • Art. 25 D.Lgs. 81/08 — obblighi del medico competente
  • Allegato 3A D.Lgs. 81/08 — contenuto della cartella sanitaria e di rischio
  • Reg. UE 2016/679 (GDPR) — protezione dei dati personali
  • D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 — Codice della privacy

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