Il lavoro notturno — definito dal D.Lgs. 66/2003 come il lavoro svolto per almeno 3 ore nell'arco temporale dalle 24:00 alle 5:00 con carattere di normalità — è associato a rischi per la salute documentati: alterazioni del ritmo circadiano, aumento del rischio cardiovascolare, disturbi del sonno, effetti sul sistema immunitario e sul metabolismo.
Il D.Lgs. 81/2008 (artt. 35-36 del D.Lgs. 66/2003 richiamati come rischio da valutare nel DVR) impone al datore di lavoro la valutazione del rischio turni notturni e al medico competente la sorveglianza sanitaria periodica dei lavoratori notturni, con visita preventiva prima dell'adibizione al lavoro notturno e visite periodiche con cadenza non superiore a 2 anni (1 anno per lavoratori con condizioni di salute particolari).
Il medico competente può esprimere giudizi di non idoneità temporanea o permanente al lavoro notturno per: lavoratori affetti da patologie cardiovascolari, endocrine, gastrointestinali gravi; donne in gravidanza (divieto assoluto ex art. 11 D.Lgs. 66/2003); genitori di figli minori di 3 anni (facoltà di rifiuto); lavoratori unici responsabili di soggetti non autosufficienti.
Le aziende con turni notturni devono assicurare: DVR aggiornato con valutazione rischio turni; protocollo sanitario del medico competente; registro dei lavoratori notturni; misure organizzative per ridurre i turni notturni consecutivi e garantire adeguati periodi di riposo.