Il lavoro notturno, definito dall'art. 1 del D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 come il lavoro svolto per almeno 3 ore nel periodo tra le 24:00 e le 6:00, è associato a una serie di effetti negativi sulla salute dei lavoratori documentati dalla letteratura scientifica internazionale.
L'alterazione del ritmo circadiano, regolato dalla produzione di melatonina, comporta disturbi del sonno, stanchezza cronica, difficoltà di concentrazione e riduzione della vigilanza, con conseguente aumento del rischio di errori e infortuni, particolarmente nelle ore notturne e nelle fasi di cambio turno. I disturbi gastrointestinali (ulcera peptica, sindrome dell'intestino irritabile, disfunzioni digestive) sono più frequenti nei lavoratori notturni rispetto ai lavoratori diurni.
Sul piano cardiovascolare, studi longitudinali indicano un rischio aumentato di ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica e ictus nei lavoratori con esposizione prolungata al lavoro notturno e a turni irregolari. Sotto il profilo oncologico, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) classifica il lavoro a turni con inversione del ritmo circadiano come probabile cancerogeno (Gruppo 2A), con associazione prevalente al tumore della mammella nelle donne.
Gli obblighi datoriali includono: la sorveglianza sanitaria obbligatoria prima dell'adibizione al lavoro notturno e con periodicità almeno annuale; la comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali; il limite massimo di 8 ore medie su 24 per i lavoratori notturni; la possibilità di trasferimento al lavoro diurno per inidoneità accertata dal medico competente. Il medico competente deve valutare nella propria giudizio di idoneità la presenza di patologie cardiovascolari, metaboliche, psichiatriche e gastrointestinali che controindicano l'esposizione al lavoro notturno prolungato.