L'INPS, in raccordo con l'INAIL, ha diffuso il bilancio annuale degli infortuni in itinere, ossia quelli che si verificano nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro o nel tragitto tra due luoghi di lavoro. Il documento offre una lettura ragionata del riparto delle tutele tra i diversi istituti e dei criteri applicativi seguiti nei casi controversi.
La tutela INAIL per l'infortunio in itinere è disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, che ha codificato un orientamento già consolidato in giurisprudenza. La copertura opera quando l'evento avviene durante il normale percorso di andata e ritorno, salvo deviazioni o interruzioni non necessitate o non riconducibili a esigenze essenziali e improrogabili del lavoratore. L'uso del mezzo privato è coperto quando necessitato, in ragione dell'assenza o dell'inidoneità dei mezzi pubblici, della distanza dalla fermata o della compatibilità con l'orario di lavoro.
Il bilancio evidenzia la quota significativa rappresentata dagli infortuni in itinere sul totale delle denunce e la prevalenza delle modalità in moto e in auto. Sono trattati i casi di lavoro agile, con la conferma della tutela quando il tragitto è funzionalmente connesso alla prestazione, e i casi di trasferte e missioni, con il richiamo al concetto di rischio elettivo.
Il ruolo dell'INPS si manifesta nei casi in cui l'evento non integri i requisiti dell'infortunio sul lavoro, attivando le tutele ordinarie di malattia e invalidità. Datori di lavoro e medici competenti sono richiamati al ruolo della promozione della mobilità sostenibile e sicura, anche tramite piani di mobility management aziendale.