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Sorveglianza sanitaria lavoratori notturni: obblighi aggiornati 2026

Il lavoro notturno comporta rischi specifici per la salute che il D.Lgs. 66/2003 e il D.Lgs. 81/2008 affrontano con un sistema di sorveglianza sanitaria dedicato. Ecco chi è considerato lavoratore notturno, con quale frequenza deve essere visitato e quali giudizi può emettere il medico competente.

· Redazione 123 Consulenza

<strong>Chi è il lavoratore notturno: definizione normativa</strong><br>Il <strong>D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66</strong> definisce il <em>lavoratore notturno</em> secondo due criteri alternativi: il lavoratore che presta almeno <strong>tre ore del proprio orario di lavoro normale nel periodo notturno</strong> (di norma dalle 24:00 alle 05:00, salvo contratto collettivo diverso) per un numero di giorni non inferiore a 80 all'anno; oppure il lavoratore che svolga lavoro notturno per una parte del proprio orario di lavoro normale, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore notturno, quindi, non è solo chi lavora esclusivamente di notte, ma chiunque svolga in modo regolare e ricorrente prestazioni nelle ore notturne. Questa qualifica fa scattare una serie di obblighi specifici in capo al datore di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria.<br><br><strong>Frequenza delle visite mediche</strong><br>Il D.Lgs. 66/2003 (art. 14) prevede che i lavoratori notturni siano sottoposti a sorveglianza sanitaria <strong>prima dell'adibizione al lavoro notturno</strong> e, successivamente, con periodicità annuale — o con diversa frequenza stabilita dal medico competente in funzione dell'età del lavoratore o delle condizioni di salute riscontrate. La visita annuale è pertanto la cadenza di default, più frequente rispetto a quanto previsto per molte mansioni in orario diurno. I lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 50 anni, nonché le donne in gravidanza e nel periodo post-partum, richiedono una valutazione personalizzata da parte del medico competente. Il datore di lavoro deve rendere disponibile la sorveglianza sanitaria e non può adibire al lavoro notturno lavoratori che non si siano sottoposti alla visita o che abbiano ottenuto un giudizio di inidoneità.<br><br><strong>Giudizi di idoneità: le possibili conclusioni del medico competente</strong><br>Al termine della visita, il medico competente emette un <strong>giudizio di idoneità</strong> ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, che può essere: idoneità piena, idoneità con prescrizioni (il lavoratore può svolgere il lavoro notturno ma con limitazioni specifiche, ad esempio esclusione di mansioni particolarmente faticose), idoneità temporanea (con indicazione della data della visita di controllo), inidoneità temporanea (il lavoratore non può essere adibito al lavoro notturno per un periodo determinato) o inidoneità permanente. In caso di inidoneità al lavoro notturno, il datore di lavoro ha l'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, se non disponibili, a mansioni inferiori, garantendo il mantenimento del trattamento economico. Il licenziamento motivato dalla sola inidoneità al lavoro notturno è illegittimo.<br><br><strong>Rischi specifici del turno notturno: i dati della scienza</strong><br>La letteratura medico-scientifica ha ampiamente documentato i rischi per la salute associati al lavoro notturno. La desincronizzazione del <strong>ritmo circadiano</strong> (l'orologio biologico interno) interferisce con la qualità e la quantità del sonno, con effetti a cascata su: sistema cardiovascolare (aumentato rischio di ipertensione, malattie coronariche e ictus), metabolismo (maggiore incidenza di sindrome metabolica, diabete di tipo 2 e obesità), sistema immunitario (ridotta resistenza alle infezioni e, a lungo termine, aumentato rischio di alcune neoplasie). Sul piano della sicurezza, la riduzione dello stato di vigilanza nelle ore notturne aumenta il rischio di errori e incidenti: dati INAIL mostrano che gli infortuni nel turno notturno hanno spesso una gravità maggiore rispetto a quelli diurni.<br><br><strong>Categorie escluse dal lavoro notturno</strong><br>Il D.Lgs. 66/2003 (art. 11) elenca le categorie per cui è vietata o limitata l'adibizione al lavoro notturno: le lavoratrici gestanti dalla data accertata della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; i lavoratori che assistono un figlio di età inferiore a tre anni, se l'altro genitore non presta a sua volta lavoro notturno; i lavoratori che siano l'unico genitore affidatario di figli conviventi di età inferiore a dodici anni. Queste categorie hanno diritto a essere spostate su turni diurni su semplice richiesta, senza necessità di motivazione. Il datore di lavoro che adibisca tali lavoratori al lavoro notturno in violazione di questi divieti è soggetto a sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 66/2003.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 – Orario di lavoro, lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
  • D.Lgs. 81/2008 – Art. 41 (Sorveglianza sanitaria)
  • INAIL – Dati infortuni per turno di lavoro

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