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Smart Working e Sicurezza: le Novità dei Contratti Collettivi 2026

I rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel 2025-2026 hanno introdotto clausole specifiche sulla sicurezza del lavoro agile, andando oltre le previsioni minime della Legge 81/2017. Nuovi obblighi del datore per la postazione domestica, indicazioni sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori da remoto, diritto alla disconnessione e gestione degli infortuni occorsi durante l'attività agile: una guida alle novità contrattuali più rilevanti per le imprese.

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Il quadro normativo del lavoro agile in Italia è definito dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, che all'art. 22 prevede l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, con consegna di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all'attività svolta fuori dai locali aziendali. Tuttavia, la normativa di legge ha lasciato ampi spazi all'autonomia collettiva, che in numerosi rinnovi contrattuali del biennio 2025-2026 ha introdotto clausole specifiche che arricchiscono e dettagliano gli obblighi datoriali in materia di sicurezza dello smart working.

Tra le previsioni più innovative introdotte dai CCNL rinnovati nel 2025-2026 figurano: l'obbligo del datore di lavoro di effettuare, anche tramite questionario o sopralluogo concordato, una valutazione delle condizioni ergonomiche della postazione domestica del lavoratore agile, con indicazioni su requisiti minimi di spazio, illuminazione, postura e dotazione tecnologica; la previsione di una specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono attività agile per più di tre giorni alla settimana, con visite del medico competente che includano la valutazione dei rischi psicosociali correlati allo smart working; l'introduzione del diritto alla disconnessione come elemento contrattualmente garantito, con la definizione di fasce orarie di inviolabilità durante le quali il datore non può aspettarsi risposta a comunicazioni lavorative.

Alcuni contratti di settore (in particolare nel terziario avanzato, nelle telecomunicazioni e nel credito-assicurazioni) hanno introdotto la figura del referente per la sicurezza in smart working, con compiti di monitoraggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori remoti, raccolta delle segnalazioni di near miss o infortuni avvenuti durante l'attività agile e coordinamento con il medico competente e il RLS.

Sul fronte degli infortuni occorsi durante l'attività agile, i rinnovi contrattuali del 2026 hanno in alcuni casi introdotto procedure specifiche per la denuncia e la gestione degli eventi avversi, richiedendo al lavoratore di segnalare tempestivamente l'infortunio al proprio responsabile e di conservare documentazione fotografica delle condizioni della postazione al momento dell'evento, a supporto della denuncia INAIL. La tutela assicurativa INAIL per gli infortuni in stretta correlazione con la prestazione lavorativa è confermata dagli orientamenti consolidati.

Le imprese con accordi di smart working vigenti sono chiamate a verificare la compatibilità degli accordi individuali con le nuove previsioni contrattuali e ad aggiornare il DVR includendo la valutazione dei rischi specifici della modalità agile, in coerenza con le indicazioni del DPCM sullo smart working e con le novità dei rispettivi CCNL.

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Fonti normative

  • Legge 22 maggio 2017 n. 81 — lavoro agile (art. 22 sicurezza)
  • Rinnovi CCNL 2025-2026 — clausole sicurezza smart working
  • D.Lgs. 81/08 — art. 28 e art. 41 (DVR e sorveglianza sanitaria)
  • INAIL — indicazioni su infortuni in lavoro agile

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