Il quadro normativo del lavoro agile in Italia è definito dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, che all'art. 22 prevede l'obbligo del datore di lavoro di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore agile, con consegna di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all'attività svolta fuori dai locali aziendali. Tuttavia, la normativa di legge ha lasciato ampi spazi all'autonomia collettiva, che in numerosi rinnovi contrattuali del biennio 2025-2026 ha introdotto clausole specifiche che arricchiscono e dettagliano gli obblighi datoriali in materia di sicurezza dello smart working.
Tra le previsioni più innovative introdotte dai CCNL rinnovati nel 2025-2026 figurano: l'obbligo del datore di lavoro di effettuare, anche tramite questionario o sopralluogo concordato, una valutazione delle condizioni ergonomiche della postazione domestica del lavoratore agile, con indicazioni su requisiti minimi di spazio, illuminazione, postura e dotazione tecnologica; la previsione di una specifica sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono attività agile per più di tre giorni alla settimana, con visite del medico competente che includano la valutazione dei rischi psicosociali correlati allo smart working; l'introduzione del diritto alla disconnessione come elemento contrattualmente garantito, con la definizione di fasce orarie di inviolabilità durante le quali il datore non può aspettarsi risposta a comunicazioni lavorative.
Alcuni contratti di settore (in particolare nel terziario avanzato, nelle telecomunicazioni e nel credito-assicurazioni) hanno introdotto la figura del referente per la sicurezza in smart working, con compiti di monitoraggio delle condizioni di lavoro dei lavoratori remoti, raccolta delle segnalazioni di near miss o infortuni avvenuti durante l'attività agile e coordinamento con il medico competente e il RLS.
Sul fronte degli infortuni occorsi durante l'attività agile, i rinnovi contrattuali del 2026 hanno in alcuni casi introdotto procedure specifiche per la denuncia e la gestione degli eventi avversi, richiedendo al lavoratore di segnalare tempestivamente l'infortunio al proprio responsabile e di conservare documentazione fotografica delle condizioni della postazione al momento dell'evento, a supporto della denuncia INAIL. La tutela assicurativa INAIL per gli infortuni in stretta correlazione con la prestazione lavorativa è confermata dagli orientamenti consolidati.
Le imprese con accordi di smart working vigenti sono chiamate a verificare la compatibilità degli accordi individuali con le nuove previsioni contrattuali e ad aggiornare il DVR includendo la valutazione dei rischi specifici della modalità agile, in coerenza con le indicazioni del DPCM sullo smart working e con le novità dei rispettivi CCNL.