Il D.Lgs. 81/08, all'art. 17, individua nel datore di lavoro il responsabile della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR. L'art. 28 ne definisce il contenuto minimo. Nessuna norma specifica tuttavia se, in presenza di piu sedi o unita produttive, sia necessario un DVR per ciascuna o sia sufficiente un documento unico.
La prassi consolidata e l'orientamento dell'INL indicano che la soluzione corretta dipende dall'omogeneita dei rischi tra le diverse sedi. Se le unita produttive svolgono attivita identiche con profili di rischio sostanzialmente equivalenti (ad esempio, una catena di negozi retail con lo stesso layout e le stesse mansioni), un DVR unico con riferimenti specifici alle singole sedi puo essere sufficiente. Se invece le sedi presentano rischi significativamente diversi (ad esempio, un'azienda con sede amministrativa e capannone produttivo), e necessario che il DVR contenga sezioni distinte che valutino i rischi specifici di ciascun sito.
Per le aziende con lavoratori in trasferta frequente (commerciali, tecnici, consulenti), il DVR deve includere una sezione dedicata che valuti i rischi connessi alla trasferta stessa: rischi stradali, rischi presso clienti o fornitori, procedure di gestione delle emergenze in luoghi diversi dalla sede. Non e sufficiente valutare solo i rischi della sede principale.
Il telelavoro e il lavoro agile (smart working) hanno introdotto una sfida ulteriore: la postazione di lavoro domestica non e direttamente controllabile dal datore di lavoro, ma i rischi (ergonomici, da videoterminale, psicosociali) devono essere valutati nel DVR. La prassi suggerisce di includere nel DVR una sezione sul telelavoro con indicazione delle misure preventive richieste (checklist ergonomica, informativa sui rischi, dispositivi forniti dall'azienda) e di richiedere ai telelavoratori un'autodichiarazione sull'idoneita della postazione.
Dal punto di vista della consultazione del RLS, in aziende con piu sedi il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere consultato sulla valutazione dei rischi di tutte le unita produttive di pertinenza. Se l'azienda ha un RLS per ciascuna sede (RLSS), ciascuno deve essere coinvolto per la propria unita produttiva.
In sintesi operativa: adottare una struttura modulare per il DVR (parte generale + allegati per sede); aggiornare il DVR ad ogni modifica significativa della sede, delle attrezzature o dell'organizzazione del lavoro; non trascurare i lavoratori mobili e i telelavoratori; e documentare accuratamente le consultazioni con RLS o RLSS.