Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il cardine del sistema di prevenzione aziendale. L'art. 29 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nella prassi ispettiva del 2026, l'INL ha rafforzato l'attenzione alla data di revisione del DVR e alla sua coerenza con l'organizzazione attuale dell'impresa. Un DVR redatto anni prima e non aggiornato a seguito di acquisto di nuovi macchinari, cambio di mansioni o introduzione di nuove sostanze chimiche è considerato carente anche se formalmente presente.
I casi che tipicamente richiedono la revisione sono: introduzione di nuove tecnologie o attrezzature; variazione del numero di lavoratori o delle mansioni; modifica dei cicli produttivi; verifiche o prescrizioni emesse dall'ASL o dall'INL; infortuni o quasi-infortuni; nuove valutazioni del medico competente; aggiornamento normativo che introduce nuovi obblighi di valutazione (es. rischio chimico, rischio vibrazioni, stress lavoro-correlato).
Ai fini della corretta gestione documentale, è buona prassi inserire nel DVR una sezione dedicata alla storia delle revisioni, con data, motivazione e firma del datore di lavoro, del RSPP e del medico competente. Questa tracciabilità è particolarmente valorizzata in sede ispettiva e, in caso di contenzioso, costituisce elemento probatorio dell'adempimento dell'obbligo di vigilanza.