La valutazione del rischio stress lavoro-correlato (SLC) è un obbligo di legge per tutti i datori di lavoro italiani, sancito dall'art. 28 comma 1 del D.Lgs. 81/08, che include esplicitamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto della valutazione. Le modalità di effettuazione della valutazione sono state definite dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro con le Indicazioni del 17 novembre 2010, recepite dal Ministero del Lavoro e della Salute. Il metodo elaborato dall'INAIL nel 2011 rimane il più diffuso in Italia, sebbene negli anni 2024-2025 siano emersi aggiornamenti e integrazioni alla metodologia originaria.
Il metodo INAIL in tre fasi. La valutazione del rischio SLC secondo il metodo INAIL si articola in tre fasi sequenziali. La fase 1, obbligatoria per tutte le aziende, è la valutazione preliminare: consiste nella raccolta e analisi di indicatori oggettivi suddivisi in tre gruppi — indicatori sentinella (infortuni, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste di cambio mansione, segnalazioni del medico competente), eventi sentinella (lamentele formali dei lavoratori, richieste di visita straordinaria) e fattori di contenuto e contesto del lavoro (ambiente e attrezzature, pianificazione dei compiti, carichi e ritmi di lavoro, orario, controllo, cultura organizzativa, rapporti interpersonali, ruolo, sviluppo di carriera). Se la valutazione preliminare evidenzia l'assenza di rischio, il datore può fermarsi qui, documentando i risultati nel DVR. La fase 2, valutazione approfondita soggettiva, si attiva quando dalla fase 1 emerge un rischio medio o alto: prevede la somministrazione di questionari validati ai lavoratori per valutare la percezione soggettiva dello stress. La fase 3 riguarda la pianificazione e attuazione degli interventi correttivi.
Gli aggiornamenti INAIL 2024-2025. L'INAIL ha pubblicato nel biennio 2024-2025 aggiornamenti alle linee guida sulla valutazione del rischio SLC, con particolare attenzione a: nuovi strumenti di raccolta dati che tengono conto dei cambiamenti organizzativi indotti dallo smart working e del lavoro da remoto, integrazione delle problematiche di tecnostress e sovraccarico informativo nella valutazione, strumenti specifici per PMI con meno di 10 dipendenti (per i quali la metodologia completa risulta sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali), e linee guida per i settori sanitario, educativo e dei servizi alla persona, dove il rischio di burnout professionale è particolarmente elevato.
Integrazione nel DVR, ruolo dell'RLS e differenze settoriali. I risultati della valutazione del rischio SLC devono essere riportati nel DVR con la stessa dignità degli altri rischi aziendali, includendo: i metodi utilizzati, i dati raccolti, il livello di rischio identificato (basso, medio, alto), le misure di prevenzione adottate o pianificate e i relativi tempi di attuazione, gli indicatori per il monitoraggio nel tempo. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato nell'ambito della valutazione del rischio SLC (art. 50 D.Lgs. 81/08), potendo contribuire con la propria conoscenza diretta dei fattori organizzativi e relazionali presenti in azienda. Le differenze settoriali sono rilevanti: nel settore sanitario e dell'assistenza, nel settore dell'istruzione e nei call center il rischio SLC tende ad essere strutturalmente più elevato, richiedendo un approccio di valutazione più approfondito e misure di prevenzione specifiche.