L'emergenza sanitaria da COVID-19 ha lasciato un'eredità normativa che continua a influenzare gli obblighi di sorveglianza sanitaria nelle aziende italiane anche nel 2026. Sebbene la fase emergenziale sia conclusa da tempo, alcune disposizioni introdotte durante il periodo pandemico si sono stabilizzate nell'ordinamento o hanno modificato in modo permanente le prassi operative del Medico Competente (MC).
<strong>La sorveglianza sanitaria eccezionale: cosa rimane nel 2026</strong>
Durante la pandemia, il D.L. 34/2020 (convertito dalla Legge 77/2020) aveva introdotto l'istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale, rivolta ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, patologie oncologiche e comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Nel 2026, pur essendo cessata la sorveglianza sanitaria eccezionale come istituto straordinario, le indicazioni sviluppate durante quella fase hanno influenzato le prassi ordinarie della sorveglianza sanitaria.
In particolare, la maggiore attenzione ai lavoratori fragili — intendendo con questa espressione i lavoratori che presentano condizioni di salute che li rendono più vulnerabili a determinati rischi lavorativi — è diventata un elemento stabile della pratica del Medico Competente. Il MC è tenuto a identificare i lavoratori fragili tra i propri assistiti e a valutare, caso per caso, se le condizioni di salute siano compatibili con la mansione svolta o se sia necessaria una valutazione di idoneità modificata o limitata.
<strong>La visita medica precedente la ripresa del lavoro</strong>
Uno degli strumenti introdotti durante la pandemia e ora pienamente integrato nell'ordinamento ordinario è la visita medica precedente la ripresa del lavoro dopo un'assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi. L'art. 41, comma 2-ter del D.Lgs. 81/2008, introdotto dal D.L. 146/2021, prevede che questa visita possa essere richiesta dal lavoratore o dal datore di lavoro (su richiesta del lavoratore) indipendentemente dalla mansione svolta.
Nel 2026, questa norma è a pieno regime e le aziende devono assicurarsi che le procedure interne prevedano la comunicazione al Medico Competente dei rientri dopo assenze prolungate, per consentire la programmazione della visita medica nei tempi utili. Il MC che effettua la visita deve valutare sia l'idoneità del lavoratore alla mansione specifica sia eventuali esigenze di adattamento temporaneo delle condizioni di lavoro durante il rientro graduale.
<strong>Gestione dei dati sanitari nel fascicolo medico</strong>
La pandemia ha accelerato la digitalizzazione dei fascicoli sanitari dei lavoratori e ha posto in evidenza la necessità di procedure chiare per la gestione di informazioni sanitarie particolarmente sensibili. Nel 2026, le linee guida del Garante per la protezione dei dati personali e le indicazioni operative degli ordini professionali dei medici forniscono un quadro di riferimento aggiornato per la gestione dei dati sanitari raccolti nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
I principi fondamentali rimangono quelli della minimizzazione dei dati (raccogliere solo ciò che è strettamente necessario per le finalità di sorveglianza sanitaria), della separazione tra i dati sanitari e i dati relativi all'idoneità lavorativa (il MC può comunicare al datore di lavoro solo il giudizio di idoneità, non la diagnosi), e della corretta custodia e conservazione del fascicolo sanitario individuale.
<strong>Aggiornamento dei protocolli del Medico Competente</strong>
I protocolli di sorveglianza sanitaria elaborati dai Medici Competenti devono essere aggiornati nel 2026 per tenere conto delle novità normative, delle nuove linee guida scientifiche e delle specificità dei contesti lavorativi post-pandemia. In particolare, i protocolli dovrebbero prevedere: una sezione dedicata all'identificazione e alla gestione dei lavoratori fragili, procedure per la visita di rientro dopo assenze prolungate, criteri aggiornati per la valutazione dell'idoneità nei casi di lavoratori con patologie croniche, e procedure per la gestione dei casi di inidoneità temporanea o parziale con proposte di adattamento ragionevole della mansione.
La collaborazione tra il Medico Competente, l'RSPP e il datore di lavoro è fondamentale per tradurre le indicazioni del protocollo in misure concrete di adattamento dell'organizzazione del lavoro, garantendo al contempo la tutela della salute del lavoratore e la continuità produttiva dell'azienda.