Il concetto di lavoratore fragile ha acquisito rilevanza normativa specifica durante la pandemia COVID-19 e ha progressivamente trovato collocazione strutturale nell'ordinamento giuslavoristico e prevenzionistico italiano. Originariamente definito in via d'urgenza dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e successivamente confermato e modificato da diversi interventi normativi, il regime di tutela dei lavoratori fragili è oggi disciplinato in modo più organico, con il medico competente quale figura centrale nell'individuazione e nella protezione di questi soggetti.
Chi sono i lavoratori fragili. La definizione di lavoratore fragile non è univoca nella normativa vigente, ma in linea generale si intendono i lavoratori che, per specifiche condizioni di salute documentate, risultano maggiormente esposti al rischio di conseguenze gravi derivanti dall'esposizione ai rischi presenti nel luogo di lavoro. Tra le condizioni che qualificano un lavoratore come fragile rientrano: patologie croniche invalidanti (diabete scompensato, insufficienza renale cronica, scompenso cardiaco, BPCO grave), condizioni di immunodeficienza severa (chemioterapia, terapie immunosoppressive, HIV), disabilità rilevante certificata ai sensi della L. 104/1992, gravidanza a rischio. Il medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria periodica, è il soggetto preposto all'individuazione del lavoratore fragile e alla formulazione del giudizio di idoneità.
Sorveglianza sanitaria eccezionale e adattamento delle mansioni. L'art. 83 del D.L. 34/2020, nelle sue successive modifiche confluite nel D.L. 48/2023, ha introdotto o consolidato l'istituto della sorveglianza sanitaria eccezionale: i lavoratori fragili possono richiedere la visita medica al medico competente (o, in assenza di questo, all'INAIL o alle ASL) anche al di fuori delle scadenze ordinarie della sorveglianza sanitaria periodica. L'art. 42 D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad attuare le misure indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità, ivi incluso l'adeguamento della mansione (spostamento ad attività diverse, riduzione dell'esposizione al rischio, modifica dell'organizzazione del lavoro). Nei casi in cui le condizioni di salute del lavoratore fragile siano incompatibili con la presenza fisica nel luogo di lavoro, il datore di lavoro può e deve valutare il ricorso allo smart working (lavoro agile), equiparando il lavoratore fragile al lavoratore disabile ai fini della priorità di accesso al lavoro da remoto, come previsto da alcune disposizioni specifiche.
Giudizio di inidoneità e ultime circolari ministeriali. Quando il medico competente formula un giudizio di inidoneità parziale o temporanea, il datore di lavoro è tenuto a non adibire il lavoratore alle mansioni incompatibili con il giudizio, a pena di responsabilità penale e civile. Il giudizio di inidoneità permanente assoluta può comportare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma solo dopo aver verificato l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione compatibile. Le circolari del Ministero del Lavoro del 2024-2025 hanno fornito chiarimenti operativi sul rapporto tra sorveglianza sanitaria eccezionale, diritto alla riservatezza dei dati sanitari del lavoratore e obblighi informativi del datore di lavoro, ribadendo che il medico competente non può comunicare al datore la diagnosi, ma solo il giudizio di idoneità e le eventuali limitazioni/prescrizioni.