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Silice Cristallina Respirabile: nuovi valori limite di esposizione professionale dal 2026

Il VLEP per la silice cristallina respirabile scende a 0,1 mg/m³ in attuazione della Direttiva 2017/164/UE. Ceramica, costruzioni e lavorazione della pietra sono i settori più coinvolti.

· Newsroom 123 Consulenza

La Direttiva (UE) 2017/164 ha fissato per la silice cristallina respirabile (frazione della quartz cristallina inalabile) un valore limite di esposizione professionale (VLEP) di 0,1 mg/m³ come media ponderata su otto ore. Il recepimento italiano di questo limite aggiorna i precedenti valori di riferimento indicativi, imponendo misure di prevenzione più stringenti nei cicli produttivi e nelle lavorazioni che generano polvere di silice.

I settori maggiormente interessati sono le industrie ceramiche e dei materiali lapidei (taglio, levigatura e molatura di granito, marmo e materiali artificiali ad alto contenuto di silice come il quarzo ingegnerizzato), il comparto delle costruzioni (demolizioni, foratura del calcestruzzo, getti con aggregati silicei), la fonderia e la produzione di materiali refrattari. Per queste attività il datore di lavoro deve aggiornare la valutazione del rischio chimico nel DVR, prevedere misurazioni dell'esposizione, adottare misure tecniche (aspirazione localizzata, inumidimento dei materiali, utensili con captazione integrata) e, ove necessario, fornire DPI delle vie respiratorie idonei (filtranti FFP2/FFP3 o semimaschere con filtri P2/P3).

La sorveglianza sanitaria specifica per la silice prevede visite mediche periodiche con valutazione della funzionalità respiratoria e, nei casi indicati dal medico competente, esami di imaging. Il mancato rispetto del VLEP e degli obblighi di valutazione e prevenzione espone il datore di lavoro alle sanzioni previste dagli artt. 63 e seguenti del D.Lgs. 81/08 in materia di agenti chimici, oltre alla responsabilità per le malattie professionali correlate (silicosi).

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Fonti normative

  • Direttiva (UE) 2017/164 — quarto elenco VLEP indicativi
  • D.Lgs. 81/08 Titolo IX — agenti chimici pericolosi (artt. 223-232)
  • INAIL — linee guida silice cristallina respirabile (inail.it)

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