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Aggiornamento sanzioni D.Lgs. 81/08: adeguamento importi 2026

Le sanzioni penali e amministrative previste dal D.Lgs. 81/08 vengono periodicamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT. Il 2026 conferma importi aggiornati per le principali violazioni: DVR mancante, formazione omessa, DPI non forniti. Le imprese devono verificare i propri sistemi di compliance.

· Newsroom 123 Consulenza

Il D.Lgs. 81/08, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede un sistema sanzionatorio articolato in sanzioni penali (arresto e ammenda) e sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi in materia di prevenzione. Gli importi delle ammende vengono rivalutati periodicamente, in base alle disposizioni dell'art. 306 comma 4-bis del medesimo decreto, che prevede l'adeguamento automatico degli importi ogni cinque anni tenendo conto delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.

L'art. 55 D.Lgs. 81/08 disciplina le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni più gravi, tra cui la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Per questa violazione il legislatore prevede l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda. Gli importi indicativi aggiornati 2026 per la mancata redazione del DVR si attestano su ammende nell'ordine di 2.457-6.388 euro, ferma restando la possibilità del giudice di applicare la pena detentiva nei casi più gravi o recidivi.

Per quanto riguarda la mancata formazione e informazione dei lavoratori, violazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, le ammende indicative si collocano nell'intervallo 1.230-5.658 euro secondo la gravità e il numero dei lavoratori coinvolti. Il datore di lavoro che non eroga la formazione obbligatoria — sia quella generale sia quella specifica — risponde sia penalmente sia amministrativamente, con la possibilità di applicazione delle disposizioni in materia di prescrizione obbligatoria da parte degli organi di vigilanza (ASL, ITL).

La mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei, in violazione degli artt. 74-79 D.Lgs. 81/08, espone il datore di lavoro all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda. Questa violazione assume connotati particolarmente gravi quando si verificano infortuni in assenza di DPI adeguati, poiché il giudice tiene conto della gravità delle conseguenze nella commisurazione della pena.

Le imprese devono aggiornare i propri sistemi di compliance alla luce degli importi rivalutati. In pratica, ciò significa verificare che il DVR sia aggiornato e firmato entro i termini previsti, che i registri di formazione siano aggiornati con le presenze e le firme di tutti i lavoratori, che le consegne dei DPI siano documentate con firma del lavoratore ricevente. La corretta tenuta di questa documentazione è la prima linea di difesa in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.

Si ricorda inoltre che il sistema della prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/94, richiamato dal D.Lgs. 81/08, consente all'organo di vigilanza di impartire prescrizioni per regolarizzare le violazioni entro un termine determinato: la regolarizzazione tempestiva e il pagamento di una sanzione ridotta (un quarto del massimo dell'ammenda prevista) consentono l'estinzione del reato, evitando il procedimento penale. Le imprese che ricevono prescrizioni devono pertanto agire rapidamente per sanare le irregolarità, documentando le azioni correttive adottate.

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Fonti normative

  • Art. 55 D.Lgs. 81/08 — sanzioni per datori di lavoro e dirigenti
  • Art. 306 co. 4-bis D.Lgs. 81/08 — rivalutazione importi ammende
  • D.Lgs. 758/94 — prescrizione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro

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