Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 81/08 si articola in sanzioni penali (arresto e ammenda) e sanzioni amministrative, con importi differenziati in base alla gravità della violazione e al soggetto obbligato (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore). Gli importi delle ammende sono soggetti a rivalutazione periodica ai sensi dell'art. 306 del Decreto.
Tra le violazioni più significative per impatto sanzionatorio nel 2026 figurano: la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o del DUVRI, che comporta arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.739 a 7.014 euro per il datore di lavoro (art. 29); l'omessa nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) in caso di obbligo, con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.739 a 7.014 euro; l'omessa formazione dei lavoratori, che può comportare arresto fino a due mesi o ammenda fino a 1.096 euro per ciascun lavoratore non formato; la mancata sorveglianza sanitaria nei casi previsti, con sanzioni analoghe.
L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in caso di violazioni rilevate in sede ispettiva, attiva la procedura di prescrizione obbligatoria ex D.Lgs. 758/1994: l'impresa riceve l'ordine di regolarizzazione entro un termine massimo di sei mesi, al termine del quale, in caso di adempimento, può estinguere il reato pagando un quarto del massimo dell'ammenda prevista. Il meccanismo non si applica ai casi di infortuni gravi o mortali.
La sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08) scatta in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza o di impiego di lavoratori in nero oltre le soglie previste. Le imprese devono tenere costantemente aggiornata la propria documentazione di sicurezza e la formazione per limitare l'esposizione sanzionatoria.