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Sicurezza nei coworking e spazi condivisi: DVR, DUVRI e responsabilità tra gestore e imprese clienti

Nei coworking e negli spazi di lavoro condivisi la gestione della sicurezza sul lavoro richiede una chiara definizione delle responsabilità tra il gestore dello spazio e le imprese o i lavoratori autonomi che lo utilizzano. Il D.Lgs. 81/08, in particolare l'art. 26, impone obblighi precisi in caso di compresenza di più soggetti nello stesso luogo di lavoro, con ricadute concrete sulla redazione del DVR e sul coordinamento tramite DUVRI.

· Redazione 123 Consulenza

Il fenomeno del coworking — spazi di lavoro condivisi tra più aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi — ha conosciuto una crescita costante negli ultimi anni, diventando un modello organizzativo diffuso in tutta Italia. Tuttavia, la molteplicità di soggetti che operano negli stessi ambienti pone interrogativi complessi sul piano della sicurezza sul lavoro e sulla corretta attribuzione delle responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08.

La prima questione da affrontare riguarda l'identificazione del datore di lavoro. In un coworking, il gestore dello spazio non è automaticamente il datore di lavoro di tutti i lavoratori presenti: lo è solo rispetto ai propri dipendenti diretti (receptionist, addetti alle pulizie, tecnici). Ogni impresa cliente che accede allo spazio rimane il datore di lavoro dei propri dipendenti e mantiene tutti gli obblighi previsti dal Testo Unico sulla sicurezza, inclusa la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione. Allo stesso modo, un lavoratore autonomo che opera nel coworking non ha un datore di lavoro e risponde in proprio dei propri rischi, con gli obblighi specifici previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 81/08.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 è la norma cardine quando più imprese operano nello stesso luogo di lavoro. Il datore di lavoro committente — nel caso del coworking, tipicamente il gestore dello spazio che cede in uso le postazioni — è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi a cui affida i lavori, e a promuovere il coordinamento degli interventi di prevenzione. In presenza di rischi interferenziali — cioè rischi che derivano dalla compresenza di più soggetti — il committente deve elaborare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), che integra le misure di coordinamento e i costi della sicurezza.

Nel contesto del coworking, i rischi interferenziali più frequenti riguardano gli impianti elettrici (rischio di sovraccarico in caso di uso intensivo di apparecchiature informatiche), l'ergonomia delle postazioni condivise (le postazioni devono essere adattabili a lavoratori diversi per statura e abitudini posturali), la sicurezza antincendio (uscite di emergenza, estintori, piani di evacuazione) e la presenza di visitatori o clienti esterni. La certificazione antincendio dello spazio è in capo al gestore, il quale deve ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio (SCIA antincendio) per le attività soggette al D.P.R. 151/2011. Le imprese che operano nello spazio non possono sostituirsi al gestore su questo fronte, ma devono verificare che lo spazio disponga delle necessarie certificazioni prima di insediarvisi.

Il DVR del gestore del coworking deve contenere la valutazione dei rischi specifici dello spazio: rischio incendio, rischio elettrico, rischio biologico (in presenza di aree ristoro), rischio ergonomico per i propri dipendenti, nonché la valutazione dell'impatto del numero variabile di persone presenti. Il DVR delle singole imprese clienti deve invece comprendere una valutazione del rischio specifico delle attività svolte nel coworking, inclusi i rischi che derivano dall'uso di locali e attrezzature non di proprietà.

Un aspetto spesso trascurato riguarda la sorveglianza sanitaria: il medico competente nominato da ciascuna impresa deve valutare i rischi specifici del luogo di lavoro, compreso il coworking, e non può limitarsi a una valutazione generica. In particolare, il rischio da videoterminale (VDT), disciplinato dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08, è particolarmente rilevante per i lavoratori che operano in modo continuativo alle postazioni informatiche del coworking.

Per supportare la gestione della sicurezza in questi contesti articolati, è opportuno che il gestore predisponga un regolamento interno che individui le responsabilità delle imprese clienti e i comportamenti obbligatori in materia di sicurezza, da consegnare e far sottoscrivere a ogni soggetto all'atto dell'accesso. Tale regolamento, pur non sostituendo il DUVRI, costituisce uno strumento di coordinamento pratico che deve essere adattato al caso specifico in base alla tipologia di attività presenti nello spazio.

coworking DVR DUVRI art-26

Fonti normative

  • Art. 26 D.Lgs. 81/08 — obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
  • Art. 21 D.Lgs. 81/08 — disposizioni relative ai lavoratori autonomi
  • D.P.R. 151/2011 — regolamento prevenzione incendi attività soggette a controllo
  • Titolo VII D.Lgs. 81/08 — attrezzature munite di videoterminali

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