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DVR: Cosa Cambia con gli Aggiornamenti Normativi del 2026

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il fulcro del sistema prevenzionistico previsto dal D.Lgs. 81/08. Nel 2026 le circolari INAIL e del Ministero del Lavoro, le più recenti sentenze della Cassazione e le discussioni in corso su una possibile revisione del Testo Unico hanno aggiornato il quadro di riferimento per la redazione e l'aggiornamento del DVR. Digitalizzazione, nuovi rischi emergenti e orientamenti giurisprudenziali: cosa devono sapere datori di lavoro e RSPP.

· Newsroom 123 Consulenza

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08, uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro. La sua corretta redazione, aggiornamento e conservazione è oggetto di attenzione costante da parte degli organi di vigilanza e della giurisprudenza, che nel corso del 2026 hanno fornito nuovi elementi interpretativi di interesse pratico per le imprese.

Sul fronte normativo, le circolari del Ministero del Lavoro e dell'INAIL del 2026 hanno precisato le modalità di aggiornamento del DVR in relazione a specifiche fattispecie: l'introduzione del lavoro agile su larga scala richiede un aggiornamento del DVR che valuti i rischi specifici della postazione domestica (ergonomici, psicosociali, elettrici); l'adozione di nuove attrezzature con componenti digitali o IA richiede la revisione della sezione rischi da attrezzature, anche alla luce del nuovo Regolamento UE 2023/1230 sulle macchine; l'aggiornamento della metodologia INAIL per la valutazione dello stress lavoro-correlato impone la revisione della relativa sezione del DVR nelle aziende che non l'hanno ancora adeguata.

Sul fronte della giurisprudenza, la Cassazione penale ha ribadito nel 2026 che un DVR non aggiornato agli eventi significativi (infortuni, malattie professionali, modifiche organizzative o impiantistiche) costituisce violazione autonoma dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08, indipendentemente dalla gravità dell'evento che avrebbe richiesto l'aggiornamento. La Corte ha anche confermato che il DVR deve contenere non solo l'identificazione dei rischi ma la quantificazione dell'esposizione e la descrizione analitica delle misure preventive adottate.

Sul tema della digitalizzazione del DVR, la posizione degli organi di vigilanza e della giurisprudenza è che il documento in formato digitale è pienamente ammissibile, purché firmato digitalmente dal datore di lavoro e dal RSPP, conservato in formato non modificabile (PDF/A), accessibile su richiesta degli organi di vigilanza e aggiornato con tracciabilità delle versioni. Le linee guida INL del 2025 sul DUVRI digitalizzato forniscono indicazioni applicabili anche al DVR.

Per le PMI è essenziale pianificare una revisione periodica del DVR (almeno annuale o al verificarsi di eventi significativi), documentare le motivazioni degli aggiornamenti e coinvolgere RSPP, medico competente e RLS nel processo di revisione, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/08.

DVR D.Lgs. 81/08 valutazione rischi digitalizzazione 2026

Fonti normative

  • Art. 17 e art. 29 D.Lgs. 81/08 — DVR e obblighi non delegabili
  • INAIL — circolari operative su aggiornamento DVR 2026
  • Cass. Pen. — orientamenti 2026 su DVR non aggiornato
  • INL — Linee guida DUVRI digitalizzato 2025 (applicabili al DVR)

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