<strong>Il punto di partenza: la L. 128/2019 e il riconoscimento dei diritti dei rider</strong><br><br>La Legge 2 novembre 2019, n. 128 ha introdotto nel nostro ordinamento le prime tutele specifiche per i lavoratori che svolgono attività di consegna di beni tramite piattaforme digitali (i cosiddetti rider). La legge ha esteso ai collaboratori che lavorano con modalità etero-organizzate le tutele dei lavoratori subordinati (retribuzione minima, TFR, malattia, maternità), e ha previsto norme specifiche per i lavoratori delle piattaforme di consegna in termini di equo compenso e sicurezza stradale.<br><br>Tra le disposizioni più rilevanti per la sicurezza, la L. 128/2019 ha stabilito che le piattaforme non possono penalizzare economicamente il rider che rifiuti una consegna per ragioni di sicurezza (condizioni meteorologiche avverse, scarsa visibilità, strade ghiacciate). Questa norma è rimasta difficile da applicare nella pratica, anche a causa della struttura algoritmica che regola l'assegnazione delle consegne.<br><br><strong>Il D.Lgs. 206/2024: trasparenza algoritmica e nuovi obblighi per le piattaforme</strong><br><br>Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 206 ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2041 sulle condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori delle piattaforme digitali, introducendo per la prima volta nell'ordinamento italiano obblighi di trasparenza sull'utilizzo dei sistemi algoritmici e automatizzati nella gestione del lavoro.<br><br>Il decreto obbliga le piattaforme a: informare i lavoratori e i loro rappresentanti sui sistemi algoritmici utilizzati per l'assegnazione del lavoro, la valutazione delle prestazioni e la determinazione dei compensi; garantire la supervisione umana delle decisioni automatizzate che incidono in modo significativo sulle condizioni di lavoro; fornire ai lavoratori la possibilità di richiedere chiarimenti su decisioni automatizzate che li riguardino. Queste disposizioni hanno un impatto diretto sulla sicurezza stradale dei rider, poiché l'algoritmo di assegnazione delle consegne può creare pressioni implicite sul tempo di consegna che incentivano comportamenti a rischio.<br><br><strong>Le statistiche sugli incidenti dei rider: dati ISTAT 2025</strong><br><br>Il report ISTAT sulla sicurezza stradale 2025 ha dedicato una sezione specifica agli incidenti che coinvolgono i ciclofattorini e i rider in generale. I dati mostrano una concentrazione degli incidenti nelle fasce orarie serali (19:00-22:00) e notturne, in coincidenza con i picchi di domanda di consegna di cibo.<br><br>Le tipologie di incidente più frequenti riguardano le collisioni con veicoli in svolta, il mancato rispetto di semafori e segnaletica orizzontale, e la perdita di controllo del mezzo in condizioni di strada bagnata o scivolosa. I ciclofattorini che utilizzano biciclette elettriche mostrano una percentuale di incidenti leggermente superiore rispetto a quelli su bicicletta tradizionale, probabilmente a causa della maggiore velocità media e della diversa dinamica di guida.<br><br><strong>L'obbligo del casco e dei DPI: quadro normativo</strong><br><br>Il Codice della Strada impone l'utilizzo del casco per i ciclomotori e i motocicli. Per le biciclette, compresi i veicoli a pedalata assistita fino a 25 km/h (E-bike di classe 1), l'obbligo del casco è limitato ai minori di 14 anni nel Codice della Strada vigente, ma il datore di lavoro (o la piattaforma, nelle ipotesi in cui il rider sia inquadrato come lavoratore dipendente o etero-organizzato) è comunque tenuto a fornire i DPI appropriati ai sensi del D.Lgs. 81/2008, tra cui il casco protettivo.<br><br>L'INAIL ha chiarito che i rider in rapporto di collaborazione etero-organizzata ex L. 128/2019 sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le piattaforme sono tenute a iscrivere i rider all'INAIL e a corrispondere i premi assicurativi.<br><br><strong>La Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali</strong><br><br>La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Direttiva (UE) 2024/2831) introduce una presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato per i lavoratori delle piattaforme che soddisfino determinati criteri, con conseguente applicazione di tutto il quadro dei diritti dei lavoratori dipendenti, incluse le norme sulla sicurezza e salute sul lavoro.<br><br>Gli Stati membri dell'UE hanno 2 anni di tempo dall'entrata in vigore della Direttiva per recepirla nel proprio ordinamento. Il recepimento in Italia richiederà un coordinamento tra il D.Lgs. 206/2024 già emanato e la nuova disciplina, con possibili impatti significativi sulla classificazione dei rider e sul connesso quadro di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.
Fonti normative
- L. 2 novembre 2019, n. 128 — tutele lavoro attraverso piattaforme digitali
- D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 206 — lavoro piattaforme digitali
- Direttiva (UE) 2024/2831 — lavoro mediante piattaforme digitali
- ISTAT — Incidenti stradali in Italia 2025
- D.Lgs. 81/2008 — dispositivi di protezione individuale
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