Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato nel 2026 chiarimenti operativi in merito all'applicazione degli obblighi di formazione sulla sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 nei confronti dei lavoratori che operano tramite piattaforme digitali, comunemente definiti rider, fattorini, lavoratori del delivery o più in generale gig workers.
Il punto di partenza normativo è l'art. 2 del D.Lgs. 81/15 (Jobs Act), che ha introdotto la disciplina del lavoro etero-organizzato: i lavoratori le cui modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro hanno diritto alle stesse tutele dei lavoratori subordinati. La Cassazione ha confermato, con diverse pronunce, che questa equiparazione si estende anche alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Nel 2026 i chiarimenti ministeriali precisano che le piattaforme digitali che si avvalgono di lavoratori etero-organizzati sono tenute a garantire: la formazione generale sulla sicurezza (minimo 4 ore, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni); la formazione specifica per i rischi connessi alla mansione (in particolare la circolazione stradale, il rischio rapina, il rischio meteorologico e i carichi ergonomici connessi al trasporto di merci); la fornitura di DPI adeguati, in primis il casco e gli indumenti ad alta visibilità; la sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
Le imprese che gestiscono piattaforme digitali di consegna sono dunque chiamate a strutturare piani formativi conformi all'Accordo Stato-Regioni vigente, erogabili anche in modalità e-learning per i moduli teorici, e a documentare l'avvenuta formazione e la consegna dei DPI per ciascun lavoratore.