Il radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, prodotto dal decadimento dell'uranio presente nel suolo. È il secondo fattore di rischio per il cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta e la principale fonte di esposizione a radiazioni ionizzanti per la popolazione. Nei luoghi di lavoro, il rischio radon è disciplinato in Italia dal D.Lgs. 31 luglio 2020 n. 101, che ha recepito la Direttiva Euratom 2013/59, introducendo per la prima volta un obbligo sistematico di misurazione per specifiche categorie di datori di lavoro.
Chi è obbligato a misurare il radon. L'obbligo di misurazione si applica in via prioritaria ai luoghi di lavoro ubicati in zone ad elevata radonicità (individuate con decreto ministeriale su base regionale) e, in ogni caso, ai luoghi di lavoro situati al piano interrato o seminterrato, nonché ai piani terra in particolari condizioni costruttive. Sono inclusi negli obblighi anche i luoghi di lavoro nei quali il radon può accumularsi: grotte, gallerie, terme, stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali, miniere. Il datore di lavoro deve effettuare la misurazione entro i termini fissati dal piano nazionale radon e dalle indicazioni regionali, aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) con i risultati della misurazione.
Il livello di riferimento e il metodo di misurazione. Il D.Lgs. 101/2020 fissa il livello di riferimento a 300 Bq/m³ (becquerel per metro cubo), come media annua della concentrazione di attività di radon in aria. Il metodo di misura previsto dalla normativa utilizza dosimetri passivi a tracce nucleari (rivelatori CR-39 o LR-115), da collocare negli ambienti di lavoro per un periodo minimo di tre mesi. La misurazione deve essere effettuata in almeno due periodi distinti, di cui uno in periodo invernale (quando la concentrazione di radon tende ad essere più elevata a causa della chiusura degli ambienti e del minore ricambio d'aria). I dosimetri devono essere analizzati da laboratori accreditati, solitamente le ARPA regionali o laboratori privati certificati.
Azioni in caso di superamento del livello di riferimento. Se la misurazione indica una concentrazione media annua superiore a 300 Bq/m³, il datore di lavoro è tenuto ad adottare azioni di risanamento (bonifica radon) entro tre anni dalla rilevazione, salvo diverse indicazioni regionali. Le principali tecniche di riduzione sono: sigillatura delle vie di ingresso del radon dal suolo (crepe nei pavimenti, giunti di dilatazione, passaggi di impianti), ventilazione meccanica controllata degli ambienti, depressurizzazione del vespaio o del solaio a terra, ricollocazione del posto di lavoro in ambienti con concentrazioni inferiori al livello di riferimento. Dopo gli interventi di bonifica, il datore di lavoro deve effettuare una nuova misurazione di verifica. In presenza di livelli molto elevati (superiori a 1000 Bq/m³) possono applicarsi obblighi aggiuntivi di sorveglianza radiologica dei lavoratori.
Sanzioni e ruolo dell'ARPA. L'omessa misurazione del radon nei luoghi di lavoro soggetti all'obbligo costituisce una violazione sanzionata dal D.Lgs. 101/2020. Le sanzioni variano a seconda della gravità della violazione e possono comportare sia sanzioni amministrative pecuniarie sia, nei casi più gravi, conseguenze penali. L'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) svolge un ruolo fondamentale: effettua misurazioni ufficiali, gestisce i laboratori di analisi dei dosimetri, partecipa alle campagne di monitoraggio regionali e supporta i datori di lavoro nell'interpretazione dei risultati. Alcune regioni hanno definito mappe di radonicità che individuano le zone ad elevata priorità di intervento, alle quali il datore di lavoro deve fare riferimento per valutare se rientra nella categorie soggette all'obbligo prioritario di misurazione.