Il radon è un gas radioattivo naturale che proviene dal suolo e da alcuni materiali da costruzione e tende ad accumularsi nei locali chiusi, soprattutto quelli interrati o a contatto con il terreno. La IARC lo classifica come cancerogeno certo per l'uomo (Gruppo 1): è la principale causa di tumore polmonare dopo il fumo di tabacco.
Nei luoghi di lavoro la materia è regolata dal D.Lgs. 101/2020, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom. Il decreto fissa un livello di riferimento di 300 Bq/m³, espresso come concentrazione media annua di radon in aria, e stabilisce chi deve misurare, come e con quali conseguenze.
Chi deve misurare
L'obbligo di misurazione riguarda:
- i luoghi di lavoro sotterranei;
- i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o al piano terra, se si trovano nelle aree prioritarie individuate dalla Regione o dalla Provincia autonoma;
- le specifiche tipologie di luoghi di lavoro indicate dal Piano nazionale d'azione per il radon;
- gli stabilimenti termali.
Le aree prioritarie sono quelle in cui la probabilità di superare il livello di riferimento è più alta: l'elenco dei Comuni è pubblicato da ciascuna Regione. Prima di tutto, quindi, occorre verificare se il proprio Comune vi rientra e a che piano si trovano i locali occupati dai lavoratori.
Tempi e modalità
La misurazione va completata entro 24 mesi dall'inizio dell'attività oppure dalla pubblicazione dell'elenco delle aree prioritarie. Deve rappresentare la media dell'anno: in pratica si usano rivelatori passivi esposti per dodici mesi, spesso in due semestri consecutivi, analizzati da un servizio di dosimetria riconosciuto.
L'esito è riportato in una relazione tecnica che entra a far parte del documento di valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008). Se la concentrazione resta sotto i 300 Bq/m³, la misura si ripete di norma ogni otto anni e ogni volta che si eseguono interventi strutturali che possono modificare l'ingresso del gas (per esempio lavori sull'attacco a terra o sulla ventilazione).
Se si supera il livello di riferimento
Quando la media annua supera i 300 Bq/m³ il datore di lavoro deve:
- adottare misure correttive entro due anni, avvalendosi di un esperto in interventi di risanamento radon (figura prevista dallo stesso D.Lgs. 101/2020);
- ripetere la misurazione dopo gli interventi per verificarne l'efficacia;
- se il livello resta superato, far valutare all'esperto di radioprotezione la dose efficace annua dei lavoratori.
Se la dose stimata supera 6 mSv all'anno, i lavoratori interessati sono gestiti secondo il regime delle esposizioni pianificate previsto dal decreto, con le relative misure di sorveglianza. Sotto quella soglia restano comunque obbligatori il controllo periodico e il mantenimento delle misure adottate.
Interventi di risanamento più comuni
Gli interventi si scelgono dopo la diagnosi dell'edificio. I più frequenti sono la sigillatura delle vie di ingresso (fessure, passaggi impiantistici, giunti tra pavimento e pareti), la ventilazione o depressurizzazione del vespaio o del suolo sotto l'edificio e l'aumento controllato del ricambio d'aria nei locali. L'efficacia va sempre verificata con una nuova misura: un intervento non misurato non dimostra il rientro sotto il livello di riferimento.
Errori frequenti
- Usare misure di pochi giorni con strumenti in continuo come se fossero medie annue: servono a orientare gli interventi, non a dimostrare il rispetto del livello.
- Misurare solo un locale: il campionamento deve coprire gli ambienti occupati che possono avere concentrazioni diverse.
- Dimenticare i magazzini e gli archivi interrati dove i lavoratori passano solo una parte del turno.
- Non aggiornare il DVR con la relazione tecnica e con le date delle misure successive.
Cosa fare in pratica
Controlla l'elenco regionale delle aree prioritarie, individua i locali interrati, semisotterranei e al piano terra occupati da lavoratori e programma la misura annuale con un servizio di dosimetria riconosciuto. Inserisci la relazione nel DVR e fissa in scadenzario la data della misura successiva.