<strong>Il quadro normativo: D.Lgs. 101/2020 e la Direttiva Euratom</strong><br><br>Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha recepito in Italia la Direttiva Euratom 2013/59, riformando integralmente la disciplina sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti. Tra le novità di maggiore impatto per i luoghi di lavoro c'è l'introduzione di obblighi specifici per il gas radon, un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento del radio contenuto nei suoli e nei materiali da costruzione.<br><br>Il radon è classificato dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) come cancerogeno di Gruppo 1, causa accertata di tumore polmonare. L'esposizione prolungata negli ambienti confinati — specialmente ai piani interrati e terreni — costituisce il secondo fattore di rischio per il cancro al polmone dopo il fumo di tabacco.<br><br><strong>La soglia di riferimento: 300 Bq/m³</strong><br><br>L'art. 11 del D.Lgs. 101/2020 fissa a 300 Bq/m³ (becquerel per metro cubo) il livello di riferimento per la concentrazione di attività di radon negli ambienti di lavoro, calcolato come media annua. Quando la concentrazione supera tale soglia, il datore di lavoro è obbligato ad adottare misure correttive per ridurla e, qualora permanga il superamento dopo gli interventi, a considerare il lavoratore come esposto a radiazioni ionizzanti con tutti gli obblighi che ne conseguono.<br><br>Superata la soglia dei 300 Bq/m³, il datore di lavoro deve coinvolgere l'Esperto in Protezione dalle Radiazioni (EPR) per la valutazione del rischio e la stima della dose efficace ricevuta dai lavoratori. Se la dose supera i 6 mSv/anno, il lavoratore è classificato nella categoria A dei lavoratori esposti.<br><br><strong>I luoghi di lavoro soggetti a misurazione obbligatoria</strong><br><br>L'obbligo di misurare la concentrazione di radon non si applica a tutti gli ambienti di lavoro, ma è prioritariamente rivolto a specifiche tipologie di luoghi e zone geografiche. In particolare, sono tenuti alla misurazione: i luoghi di lavoro con locali interrati o seminterrati; i luoghi di lavoro situati in zone geografiche individuate come zone a rischio radon dalle Regioni e Province autonome, sulla base delle mappe elaborate dall'ISPRA; le strutture termali e i siti idrici con acque radioattive; le grotte e i siti ipogei accessibili ai lavoratori.<br><br>Le Regioni, in collaborazione con ISPRA e ARPA regionali, sono tenute a pubblicare e aggiornare le mappe del rischio radon, che identificano i Comuni e le aree ad elevata probabilità di superamento della soglia. Queste mappe sono lo strumento di riferimento primario per il datore di lavoro per capire se il proprio insediamento ricade in zona a rischio.<br><br><strong>Le misurazioni: dosimetri passivi e metodologia</strong><br><br>Le misurazioni della concentrazione di radon devono essere effettuate con dosimetri passivi (rivelatori a tracce nucleari in LR-115 o CR-39) posizionati negli ambienti di lavoro per un periodo di almeno 12 mesi, al fine di ottenere un valore medio annuo rappresentativo. I dosimetri devono essere analizzati da laboratori accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025.<br><br>In alternativa ai dosimetri passivi possono essere utilizzati strumenti di misura in continuo (monitor elettronici), utili per monitorare in tempo reale le variazioni della concentrazione e valutare l'efficacia degli interventi di risanamento, ma non sempre idonei come unica misura a lungo termine.<br><br>Il datore di lavoro è tenuto a documentare le misurazioni nel documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, garantendo la conservazione dei risultati per almeno tre anni.<br><br><strong>Le scadenze regionali e il ruolo dell'ISPRA</strong><br><br>Il D.Lgs. 101/2020 ha previsto un calendario di adempimenti articolato nel tempo. Le Regioni erano tenute a individuare le zone a rischio radon entro specifici termini, con scadenze diverse per la presentazione dei piani e per l'avvio delle misurazioni nelle categorie prioritarie. A livello nazionale, l'ISPRA coordina il sistema informativo del radon e pubblica i dati aggregati sulla concentrazione nei luoghi di lavoro italiani.<br><br>Per il 2026 le Regioni devono aver completato l'aggiornamento delle proprie mappe e i datori di lavoro nelle zone individuate come a rischio devono aver già avviato o concluso la prima campagna di misurazione. Chi non ha ancora adempiuto è esposto a sanzioni significative.<br><br><strong>Sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi</strong><br><br>L'art. 192 e seguenti del D.Lgs. 101/2020 prevedono un sistema sanzionatorio articolato. Le sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non effettuano le misurazioni obbligatorie o non adottano le misure correttive in caso di superamento della soglia possono essere severe, con importi che variano in funzione della gravità della violazione e del numero di lavoratori coinvolti.<br><br>Nei casi più gravi, in cui il datore di lavoro abbia esposto consapevolmente i lavoratori a concentrazioni di radon ben superiori alla soglia senza adottare misure, si configurano ipotesi di responsabilità penale per lesioni personali gravi connesse all'esposizione professionale a sostanze cancerogene.<br><br><strong>Le misure correttive: cosa fare in caso di superamento</strong><br><br>In caso di superamento della soglia dei 300 Bq/m³, le misure correttive da adottare comprendono interventi strutturali (sigillatura delle vie di ingresso del radon dal suolo, pavimenti e fondamenta) e tecnologici (potenziamento della ventilazione meccanica, installazione di sistemi di depressurizzazione del vespaio o del suolo). Il datore di lavoro deve valutare le soluzioni più appropriate con il supporto dell'EPR e dell'RSPP, verificandone l'efficacia con misurazioni di controllo dopo gli interventi.
Fonti normative
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — protezione dalle radiazioni ionizzanti
- Direttiva Euratom 2013/59 — norme fondamentali di sicurezza
- ISPRA — mappa del rischio radon in Italia
- Art. 28 D.Lgs. 81/2008 — documento di valutazione dei rischi
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