<strong>Il D.Lgs. 101/2020: il nuovo quadro normativo sulle radiazioni ionizzanti</strong><br><br>Il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom, che ha consolidato e aggiornato la normativa europea in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti. Il decreto è entrato in vigore il 26 agosto 2020 e ha abrogato il precedente D.Lgs. 230/1995 e i suoi aggiornamenti.<br><br>Il D.Lgs. 101/2020 disciplina sia l'esposizione professionale a sorgenti artificiali di radiazioni ionizzanti (raggi X medicali, sorgenti radioattive sigillate e non sigillate, acceleratori di particelle), sia l'esposizione a sorgenti naturali, in particolare il radon negli ambienti di lavoro sotterranei e in determinati edifici, e l'esposizione a materiali NORM (Naturally Occurring Radioactive Materials).<br><br><strong>Classificazione dei lavoratori e limiti di dose</strong><br><br>Il decreto classifica i lavoratori esposti in due categorie: Categoria A (lavoratori che potrebbero ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv/anno o dosi equivalenti superiori ai valori specificati) e Categoria B (tutti gli altri lavoratori esposti). I limiti di dose per i lavoratori esposti sono: dose efficace 20 mSv/anno (media su 5 anni consecutivi), con un massimo di 50 mSv in un singolo anno; dose equivalente al cristallino 20 mSv/anno; dose equivalente a mani, avambracci, piedi e caviglie 500 mSv/anno.<br><br>La sorveglianza dosimetrica individuale è obbligatoria per i lavoratori di Categoria A e deve essere effettuata con dosimetri individuali tarati e omologati. I risultati devono essere registrati nel Fascicolo Personale di Radioprotezione e conservati per almeno 30 anni dalla cessazione dell'esposizione professionale.<br><br><strong>L'esperto in radioprotezione: nuove qualifiche e obblighi</strong><br><br>Il D.Lgs. 101/2020 ha ridefinito la figura professionale dell'Esperto in Radioprotezione (ER), sostituendo la precedente figura dell'esperto qualificato. L'ER è ora classificato in tre gradi in base alle competenze e al tipo di sorgenti per cui è abilitato. Il datore di lavoro che utilizza sorgenti di radiazioni ionizzanti deve avvalersi di un ER del grado appropriato, designandolo formalmente e garantendogli l'accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle funzioni.<br><br>L'ER svolge la valutazione dei rischi da radiazioni, predispone il programma di sorveglianza fisica della protezione, verifica l'efficacia dei dispositivi di schermatura, supervisiona la sorveglianza dosimetrica e redige la relazione annuale sulla protezione.<br><br><strong>Il radon negli ambienti di lavoro: il livello di riferimento e gli obblighi</strong><br><br>Il D.Lgs. 101/2020 ha fissato il livello di riferimento per il radon negli ambienti di lavoro a 300 Bq/m³ (come media annua). I datori di lavoro di luoghi di lavoro ubicati al piano terreno o seminterrato, nei settori e nei comuni indicati nell'Allegato XVIII del decreto, sono obbligati a misurare la concentrazione di radon e, se il livello di riferimento è superato, ad adottare misure correttive.<br><br>La misurazione del radon deve essere effettuata con dosimetri a tracce nucleari (dosimetri passivi) esposti per un periodo minimo di 3 mesi nel periodo ottobre-aprile, posizionati nei locali ove si svolgono le attività lavorative. I risultati devono essere comunicati all'ARPA regionale e, se il livello di riferimento è superato, il datore di lavoro deve redigere un piano di risanamento.
Fonti normative
- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — recepimento Direttiva 2013/59/Euratom
- Direttiva 2013/59/Euratom — standard di sicurezza di base per le radiazioni ionizzanti
- ISIN — Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione
- ISS — Istituto Superiore di Sanità, programma radon
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