Il Garante per la protezione dei dati personali è tornato sul tema dei controlli a distanza dei lavoratori e della gestione dei dati raccolti tramite strumenti aziendali (geolocalizzazione, badge, software di monitoraggio).
L'Autorità ha ricordato che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dal D.Lgs. 151/2015, l'installazione di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è ammessa solo per ragioni organizzative, produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, previa autorizzazione sindacale o, in mancanza, dell'Ispettorato del Lavoro.
I dati raccolti possono essere utilizzati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro solo se al lavoratore è stata fornita adeguata informativa sulle modalità d'uso e sui controlli effettuabili, e nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy.
Il provvedimento ha implicazioni pratiche per le imprese che gestiscono flotte aziendali, smart working con monitoraggio della produttività o sistemi di accesso digitalizzati.