La patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili, introdotta dall'art. 29 del D.L. 19/2024 (convertito con L. 56/2024) e recepita nel D.Lgs. 81/08 tramite modifica dell'art. 27, rappresenta uno strumento di controllo preventivo sulla sicurezza nei cantieri edili che nel 2026 entra nella sua fase operativa più intensa, con verifiche sistematiche da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il sistema prevede un punteggio iniziale di 30 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere. I crediti vengono decurtati in caso di violazioni alle norme di sicurezza accertate dagli organi di vigilanza (INL, ASL/ARPA), mentre possono essere incrementati — fino a un massimo di 100 — attraverso investimenti documentati in formazione, certificazioni del sistema di gestione della sicurezza (SGSL) e adozione di buone prassi riconosciute.
Le sanzioni principali previste nel 2026 riguardano: la sospensione automatica dell'attività per le imprese che scendono sotto la soglia di 15 crediti; l'interdizione dai cantieri per un periodo da uno a dodici mesi per le imprese che raggiungono quota zero; l'applicazione di ammende da 6.000 a 12.000 euro per chi opera in cantiere senza essere in possesso della patente o con patente sospesa.
L'INL ha potenziato nel 2026 le proprie attività di vigilanza, anche attraverso controlli incrociati con la banca dati del MIT nella quale confluiscono le patenti rilasciate e le decurtazioni dei crediti. Le imprese devono pertanto assicurarsi di essere in regola con gli adempimenti documentali (notifica preliminare, PSC/POS, nomina figure di sicurezza) per evitare decurtazioni che possono avere effetti immediati sull'operatività.