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Patente a Crediti nei Cantieri: aggiornamento procedure e nuove FAQ INAIL

INAIL e Ministero del Lavoro hanno chiarito le procedure per la patente a crediti introdotta dalla L. 56/2024. Nuove FAQ su subappaltatori, crediti aggiuntivi e casi di sospensione.

· Redazione 123 Consulenza

La patente a crediti per i cantieri temporanei e mobili, introdotta dall'art. 27 D.Lgs. 81/08 modificato dalla L. 56/2024, è operativa dal 1° ottobre 2024. Il sistema obbliga le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantiere a dotarsi di una patente con un punteggio minimo di 15 crediti su 30.

La patente viene rilasciata in formato digitale tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. I requisiti per ottenere i 30 crediti iniziali includono: iscrizione alla Camera di Commercio, documento di valutazione dei rischi, DURC regolare, DURC di congruità, certificazione sulla formazione del datore di lavoro e designazione del RSPP.

In caso di infortuni gravi o violazioni accertate, vengono sottratti crediti. Con meno di 15 crediti è vietato operare in cantiere; con meno di 10 crediti scatta la sospensione dell'attività. Le sanzioni per chi opera senza patente o con crediti insufficienti sono pesanti: fino al 10% del valore dei lavori per il committente che affida i lavori a soggetti privi di patente.

Le novità procedurali del 2026 riguardano l'integrazione della patente con il sistema UNIEMENS e la possibilità di verifica in tempo reale del punteggio tramite QR code esposto in cantiere.

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Fonti normative

  • Art. 27 D.Lgs. 81/2008 come modificato dalla L. 56/2024 — Patente a crediti
  • D.M. 18 settembre 2024 n. 132 — Regolamento patente a crediti
  • INL Circolare n. 4/2024 — Istruzioni operative patente a crediti

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