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Patente a crediti nei cantieri: aggiornamento requisiti e procedura 2026

Dal 1° ottobre 2024 è operativa la patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotta dall'art. 27 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 19/2024. Nel 2026 sono stati pubblicati aggiornamenti procedurali sull'acquisizione del punteggio, sulle cause di decurtazione e sulle modalità di recupero dei crediti. Una guida aggiornata per imprese edili e committenti.

· Aggiornato il · Newsroom 123 Consulenza

La patente a crediti per i cantieri temporanei o mobili è stata introdotta dall'art. 29 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), che ha sostituito l'art. 27 del D.Lgs. 81/08. Il sistema è operativo dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, ad eccezione di quelli con sede legale in un altro Stato membro dell'UE, per i quali vigono modalità specifiche.

La patente è rilasciata in formato digitale dal Ministero del Lavoro tramite il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per ottenere la patente è necessario presentare una autocertificazione che attesti il possesso di tutti i seguenti requisiti: iscrizione alla Camera di Commercio, adempimento degli obblighi formativi del datore di lavoro e dei lavoratori, possesso del DURC in corso di validità, possesso del DVR (per le imprese soggette all'obbligo), adempimento degli obblighi di assicurazione contro gli infortuni.

Il punteggio iniziale è pari a 30 crediti. La patente non può essere utilizzata nei cantieri qualora il punteggio scenda sotto 15 crediti. Le decurtazioni dei crediti avvengono a seguito di provvedimenti definitivi della pubblica autorità per violazioni in materia di salute e sicurezza: l'entità della decurtazione varia in funzione della gravità della violazione, con le decurtazioni più severe previste per gli infortuni gravi e mortali.

Nel 2026 l'INL ha aggiornato le istruzioni operative per la gestione delle contestazioni: le decurtazioni disposte a seguito di provvedimento cautelare (prima della definitività) possono essere sospese in presenza di ricorso pendente, con modalità specifiche da richiedere al Ministero del Lavoro. È stato anche precisato che il recupero dei crediti perduti è possibile partecipando a corsi di formazione specifici, con recupero di un credito per ogni corso completato, fino a un massimo di 10 crediti per anno.

I committenti e i responsabili dei lavori sono tenuti a verificare che le imprese che operano in cantiere siano in possesso della patente valida e con un punteggio non inferiore a 15 crediti prima dell'avvio dei lavori. La verifica deve essere documentata e ripetuta periodicamente durante la durata del cantiere.

patente-crediti cantieri edilizia 2026

Fonti normative

  • Art. 27 D.Lgs. 81/08 (testo vigente) — patente a crediti
  • D.L. 2 marzo 2024 n. 19 conv. L. 56/2024 — istituzione patente
  • INL — istruzioni operative 2026 patente a crediti
  • Ministero del Lavoro — portale rilascio patente digitale

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