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Mobbing e stress lavoro-correlato: gli ultimi orientamenti della Cassazione

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha consolidato nel biennio 2025-2026 un orientamento che rafforza la tutela dei lavoratori vittime di mobbing e stress lavoro-correlato, precisando i criteri di prova e ampliando l'ambito del risarcimento.

· Redazione 123 Consulenza

Il mobbing e lo stress lavoro-correlato continuano a essere al centro di un'evoluzione giurisprudenziale significativa. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha consolidato nel biennio 2025-2026 un orientamento che pone al centro dell'analisi la sistematicità dei comportamenti datoriali lesivi e la prova del nesso causale con il danno alla salute psicofisica del lavoratore.

L'art. 2087 c.c. costituisce il fondamento normativo degli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela dell'integrità fisica e morale del prestatore. La Cassazione ha ribadito che tale norma ha carattere aperto, obbligando il datore ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare il lavoratore da condotte vessatorie, anche quando non espressamente previste da norme specifiche.

In materia di mobbing verticale (commesso dal superiore gerarchico), la giurisprudenza richiede la prova di un disegno persecutorio unitario, della sistematicità degli atti lesivi e dell'intento di emarginare il lavoratore. La Cassazione ha precisato che singoli episodi di conflittualità lavorativa non integrano il mobbing, ma possono configurare lo stress lavoro-correlato se creano un ambiente lavorativo deteriore e prolungato.

Lo stress lavoro-correlato, previsto dall'Accordo Quadro Europeo del 2004 e recepito dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 28, impone al datore di valutare tale rischio nel DVR anche in assenza di segnali evidenti di disfunzione organizzativa. Le ultime sentenze hanno riconosciuto la responsabilità datoriale anche per stress da carichi di lavoro eccessivi, mancata organizzazione dei tempi di riposo e comunicazione disfunzionale cronica.

Sul piano risarcitorio, la Cassazione ha confermato la liquidazione del danno biologico e del danno morale, talvolta riconoscendo anche il danno esistenziale quando la condotta ha inciso in modo significativo sulla vita personale e relazionale del lavoratore. Il risarcimento può comprendere anche le spese mediche sostenute per la cura dei disturbi psicologici derivanti dalla situazione lavorativa.

Per i datori di lavoro, la prevenzione del rischio mobbing passa attraverso la corretta valutazione del rischio stress lavoro-correlato nel DVR, l'adozione di codici etici e di condotta, la formazione dei dirigenti e dei preposti sui comportamenti vietati, e la predisposizione di canali interni di segnalazione accessibili ai lavoratori. Le consulenze specialistiche e i percorsi di mediazione aziendale si confermano strumenti efficaci per la gestione precoce dei conflitti, prima che degenerino in contenziosi giudiziari.

mobbing stress lavoro-correlato Cassazione art. 2087 c.c.

Fonti normative

  • Art. 2087 c.c.
  • D.Lgs. 81/2008 art. 28
  • Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro-correlato 2004
  • Cass. Sez. Lavoro 2025-2026 — orientamenti mobbing

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