Con una recente pronuncia in materia penale, la Corte di Cassazione è tornata sui temi della responsabilità del committente nei contratti di appalto, ribadendo i principi consolidati in tema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e di verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore.
La Corte ha confermato che gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 sono effettivi e non meramente formali: il committente deve verificare la qualifica tecnico-professionale dell'impresa affidataria (iscrizione CCIAA, DURC, idoneità autocertificata, organico, attrezzature), fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui si svolgerà l'appalto e cooperare attivamente con l'appaltatore per coordinare la valutazione dei rischi da interferenza.
Il DUVRI, quando dovuto, non è un documento standard, ma deve essere elaborato in modo specifico per il singolo contratto e aggiornato in caso di varianti contrattuali, modifiche dei luoghi o subentro di nuove imprese. La Corte ha richiamato la solidarietà passiva tra committente e appaltatore per gli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza, prevista anche dall'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
La pronuncia ha implicazioni operative per le imprese committenti che gestiscono cantieri, manutenzioni periodiche, pulizie, servizi di vigilanza, logistica e altri servizi in regime di appalto. La giurisprudenza segnala come la mancata o tardiva elaborazione del DUVRI sia uno dei profili più ricorrenti nelle contestazioni in caso di infortunio, con conseguenze anche in termini di responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.