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Cassazione Penale 2025: la formazione 'generica' non esonera il datore da responsabilità

La Corte di Cassazione Penale ha ribadito nel 2025 che erogare una formazione di carattere meramente generico, non calibrata sulle specifiche mansioni del lavoratore, non è sufficiente a escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. La sentenza sottolinea che l'art. 37 del D.Lgs. 81/08 impone una formazione specifica per mansione, accompagnata da addestramento pratico, e che la sola formazione teorica non esime il datore dalla responsabilità penale quando il lavoratore non sia stato adeguatamente preparato al rischio concreto.

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Con una pronuncia depositata nel corso del 2025, la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi occorse a un dipendente, stabilendo che la formazione erogata all'infortunato — sebbene documentata — non soddisfaceva i requisiti di specificità imposti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Il caso riguardava un operaio che aveva subito un infortunio nell'utilizzo di un macchinario. Il datore aveva prodotto in giudizio la documentazione attestante la partecipazione del lavoratore a un corso di formazione generale sulla sicurezza. La Corte ha tuttavia rilevato che tale formazione non includeva i contenuti specifici per la mansione svolta né l'addestramento pratico sull'attrezzatura che aveva causato l'infortunio.

La decisione si inserisce in un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la formazione rilevante ai fini dell'adempimento dell'obbligo prevenzionistico deve essere: specifica per la mansione concretamente svolta dal lavoratore, comprensiva di addestramento pratico per le attrezzature utilizzate, erogata in modo comprensibile (lingua e livello di comprensione del destinatario) e documentata con attestazioni che diano conto dei contenuti, non solo della presenza.

L'Accordo Stato-Regioni del 2025 (Rep. 78/CSR) ha rafforzato questi requisiti, richiedendo verifiche di apprendimento obbligatorie al termine di ogni percorso formativo e la documentazione analitica dei contenuti del corso. La mera attestazione di presenza non è più sufficiente.

Per i datori di lavoro delle PMI è essenziale: conservare i programmi formativi dettagliati, le registrazioni dell'addestramento pratico su attrezzature specifiche, e le verifiche di apprendimento. In caso di contestazione, la documentazione è l'unica prova dell'adempimento. Si raccomanda di rivedere i percorsi formativi adottati verificandone la coerenza con le mansioni effettivamente svolte dai lavoratori.

Cassazione formazione responsabilità datore lavoro art. 37 D.Lgs. 81/08 infortunio

Fonti normative

  • Cass. Pen. Sez. IV — orientamento 2025 su formazione specifica
  • Art. 37 D.Lgs. 81/08 — formazione dei lavoratori
  • Accordo Stato-Regioni Rep. 78/CSR del 17/04/2025

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