La Cassazione penale, Sezione IV, ha confermato nel corso del 2026 un orientamento ormai consolidato in materia di responsabilità del datore di lavoro per infortuni occorsi durante l'uso di macchinari: la formazione generica in materia di sicurezza sul lavoro non è sufficiente a escludere la responsabilità penale del datore qualora il lavoratore infortunato non avesse ricevuto formazione specifica sull'attrezzatura che stava utilizzando.
Il principio, richiamato in più sentenze, si fonda sull'art. 37 del D.Lgs. 81/08 e sull'Accordo Stato-Regioni del 2012 sulle attrezzature, che prevedono percorsi formativi e abilitativi specifici per l'utilizzo di determinate macchine (carrelli elevatori, piattaforme aeree, gru, ecc.).
L'impatto pratico per i datori di lavoro è significativo: non è sufficiente consegnare il manuale della macchina o fornire una generica formazione sulla sicurezza. Occorre documentare in modo puntuale la formazione specifica ricevuta da ogni lavoratore per ciascuna attrezzatura di lavoro utilizzata, compresi eventuali aggiornamenti periodici.
Le imprese devono quindi verificare che il piano formativo aziendale comprenda moduli specifici per macchina, in linea con le indicazioni normative e con gli Accordi Stato-Regioni vigenti.