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giurisprudenza

Cassazione: la delega di funzioni ex art. 16 D.Lgs. 81/08 non esonera il datore dalla vigilanza

La Suprema Corte ribadisce che la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro non solleva il datore di lavoro dall'obbligo di vigilanza sull'effettivo adempimento del delegato.

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Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza, disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. 81/08.

Il Giudice di legittimità ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui la delega, anche se redatta nel rispetto di tutti i requisiti formali (forma scritta con data certa, autonomia di spesa, accettazione del delegato), non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per la culpa in vigilando, ossia per il difetto di sorveglianza sull'effettivo adempimento da parte del delegato.

La Corte ha ricordato inoltre che gli obblighi di cui all'art. 17 (valutazione di tutti i rischi e nomina del responsabile del SPP) non sono delegabili e rimangono sempre in capo al datore di lavoro.

La pronuncia ha implicazioni pratiche significative per la strutturazione dei sistemi di governance della sicurezza nelle imprese di medie e grandi dimensioni, dove la delega è prassi diffusa.

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Fonti normative

  • Art. 16 D.Lgs. 81/08 — delega di funzioni
  • Art. 17 D.Lgs. 81/08 — obblighi non delegabili
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