Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione è tornata sul tema della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, confermando l'orientamento consolidato secondo cui l'installazione degli impianti è subordinata all'accordo collettivo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, all'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il caso esaminato riguardava un'impresa che aveva attivato telecamere in alcune aree produttive senza esperire la procedura prevista dall'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, come modificato dal D.Lgs. 151/2015. La Corte ha confermato l'illegittimità dell'installazione, anche in presenza di esigenze di sicurezza del patrimonio aziendale invocate dal datore di lavoro, ribadendo che la valutazione di proporzionalità non sostituisce il presidio procedurale.
Il Giudice di legittimità ha precisato che le immagini eventualmente raccolte in violazione del procedimento autorizzativo non sono utilizzabili ad alcun fine, neanche disciplinare, e possono integrare il reato di cui all'art. 38 della Legge 300/1970 in capo al datore di lavoro.
La pronuncia ha implicazioni operative concrete per le imprese che valutano l'adozione di sistemi di videosorveglianza, anche di nuova generazione integrati con analisi video, intelligenza artificiale e gestione degli accessi. La Corte ha richiamato altresì il quadro privacy (GDPR e Codice Privacy), che impone informativa preventiva, valutazione d'impatto (DPIA) nei casi previsti e limitazione dei tempi di conservazione delle immagini. L'integrazione tra disciplina giuslavoristica e privacy resta condizione necessaria per la liceità del trattamento.