Le malattie professionali rappresentano una quota significativa del fenomeno infortunistico nel suo complesso. Secondo i dati INAIL, le denunce di malattia professionale hanno mostrato negli ultimi anni una tendenza all'aumento, parzialmente attribuibile a un miglioramento della capacità diagnostica e della consapevolezza dei lavoratori rispetto ai propri diritti.
Il D.P.R. 1124/1965 stabilisce gli obblighi di denuncia: il medico che diagnostica una malattia professionale (tabellata o non tabellata) è tenuto a darne comunicazione all'INAIL entro i termini previsti dalla normativa. Il datore di lavoro ha l'obbligo di denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico attestante la malattia professionale.
Le malattie tabellate godono di presunzione legale di origine professionale: per queste patologie, elencate nelle tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 e al D.Lgs. 38/2000, è sufficiente dimostrare l'esposizione lavorativa entro i periodi massimi di indennizzabilità. Per le malattie non tabellate, il lavoratore deve dimostrare il nesso causale con l'attività lavorativa.
L'INAIL nel 2026 ha ribadito l'importanza della corretta gestione dei termini di prescrizione del diritto alle prestazioni, che decorrono dalla data di manifestazione della malattia o dalla data in cui il lavoratore ne ha avuto conoscenza. Il medico competente aziendale svolge un ruolo chiave nell'identificare precocemente i segnali di malattia professionale durante la sorveglianza sanitaria periodica e nell'indirizzare il lavoratore verso la denuncia tempestiva.
Per le malattie da esposizione ad agenti cancerogeni, si applicano termini speciali e procedure di sorveglianza ex-esposti che le aziende sono tenute ad attivare anche dopo la cessazione dell'esposizione.