Con una nota circolare pubblicata nel 2026, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti operativi sugli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza per i lavoratori che svolgono la propria prestazione in modalità di lavoro agile, ai sensi della Legge 22 maggio 2017 n. 81.
In merito al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la circolare precisa che il datore di lavoro è tenuto a includere nel DVR una valutazione specifica dei rischi connessi alle attività svolte in smart working, con particolare riferimento ai rischi ergonomici (uso di videoterminali, posture scorrette, illuminazione), ai rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, isolamento, difficoltà di disconnessione) e ai rischi elettrici connessi all'utilizzo di attrezzature di lavoro fuori dai locali aziendali. La mera indicazione che il lavoratore opera in remoto non costituisce adempimento dell'obbligo valutativo.
Sull'informativa ai lavoratori, la circolare ribadisce che il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore agile, contestualmente alla stipula dell'accordo individuale, un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità di esecuzione della prestazione. Il documento deve essere aggiornato ogni volta che intervengono variazioni significative nei rischi o nelle condizioni di lavoro. L'informativa deve includere indicazioni sulle corrette modalità di allestimento della postazione di lavoro temporanea, sull'uso sicuro delle attrezzature fornite dall'azienda e sulle procedure da seguire in caso di infortunio.
In materia di infortuni occorsi durante il lavoro agile, la circolare richiama la tutela INAIL per gli eventi in stretta correlazione con la prestazione lavorativa e chiarisce i criteri di riconoscimento dell'infortunio in itinere quando il tragitto è funzionalmente connesso alla prestazione. Viene ribadita la necessità per il datore di lavoro di segnalare tempestivamente all'INAIL gli infortuni occorsi in modalità agile, seguendo le stesse procedure previste per gli infortuni nei locali aziendali.
Sulla sorveglianza sanitaria, l'INL precisa che i lavoratori che svolgono attività con videoterminali in smart working per più di 20 ore settimanali sono soggetti agli obblighi di sorveglianza sanitaria previsti dal Titolo VII del D.Lgs. 81/08, con visita oculistica periodica a carico del datore di lavoro. Le imprese sono chiamate ad aggiornare il DVR, gli accordi individuali di lavoro agile e i protocolli di sorveglianza sanitaria alla luce dei chiarimenti INL.