È stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ridefinisce il quadro operativo per la gestione della salute e sicurezza nelle attività svolte in modalità di lavoro agile, in attuazione della Legge 81/2017 e in coerenza con le previsioni dell'art. 22 della medesima.
Il provvedimento conferma che il datore di lavoro rimane garante della salute e sicurezza del lavoratore agile, anche quando la prestazione viene resa al di fuori dei locali aziendali. Vengono precisati gli obblighi informativi che devono essere assolti al momento della stipula o del rinnovo dell'accordo individuale, con consegna di un'informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi all'attività e alle modalità di esecuzione fuori sede.
Il decreto richiama l'obbligo di valutazione dei rischi specifica per la postazione di lavoro agile, con particolare riferimento ai rischi ergonomici (videoterminali), ai rischi psicosociali (stress lavoro-correlato, isolamento, sconfinamento dei tempi), all'uso di attrezzature elettriche fornite dall'azienda e alla connessione di rete. Viene confermata l'applicabilità del diritto alla disconnessione e l'esigenza di delineare fasce di reperibilità e riposo nell'accordo individuale.
Il DPCM affronta anche il tema degli infortuni occorsi durante l'attività agile, ribadendo la tutela INAIL per gli eventi in stretta correlazione con la prestazione lavorativa, secondo gli orientamenti già consolidati. Le imprese sono chiamate ad aggiornare gli accordi individuali, le informative e la valutazione dei rischi, integrando la modalità agile nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi e formando i lavoratori sui rischi specifici della modalità.