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Denuncia malattia professionale all'INAIL: guida alla procedura 2026

Il 2026 vede INAIL aggiornare le procedure telematiche per la denuncia di malattia professionale. Una guida agli obblighi di lavoratori, datori di lavoro e medici, con focus sulle malattie tabellate e non tabellate.

· Redazione 123 Consulenza

La denuncia di malattia professionale è un adempimento cruciale per lavoratori, datori di lavoro e medici, disciplinato dal D.P.R. 1124/1965 e integrato successivamente dal D.Lgs. 81/2008. Il 2026 vede INAIL aggiornare le proprie procedure operative, in particolare mediante la piattaforma telematica dello Sportello Unico Previdenziale (SUP), che consente la trasmissione digitale della denuncia.

Esistono tre obblighi distinti di denuncia. Il medico che accerta una malattia professionale è tenuto a denunciarla all'INAIL entro 5 giorni dalla diagnosi (art. 139 D.P.R. 1124/1965). Il datore di lavoro deve trasmettere la propria denuncia entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico del lavoratore. Anche la struttura sanitaria pubblica che ha effettuato la diagnosi ha l'obbligo autonomo di denuncia.

Le malattie tabellate, elencate negli allegati al D.P.R. 1124/1965 e periodicamente aggiornate, godono di una presunzione legale di origine professionale: per esse il lavoratore è sollevato dall'onere di provare il nesso causale. Le malattie non tabellate richiedono invece la prova dell'esposizione lavorativa causativa; tuttavia, dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988, anche queste sono tutelate dall'assicurazione INAIL qualora il lavoratore dimostri il nesso.

La denuncia deve contenere dati anagrafici completi del lavoratore, qualifica e mansioni svolte, descrizione dell'attività lavorativa e dell'esposizione al rischio, diagnosi della malattia e copia del certificato medico. La procedura telematica INAIL prevede l'accesso tramite portale con autenticazione SPID, CNS o con le credenziali aziendali.

In caso di omessa denuncia da parte del datore di lavoro, è prevista una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 1124/1965. Il medico che omette la denuncia è soggetto a sanzione penale (contravvenzione). I lavoratori autonomi, gli artigiani e gli agricoltori dispongono di procedure specifiche che si differenziano da quelle del lavoro dipendente.

Una gestione accurata delle denunce è rilevante anche ai fini preventivi: i dati INAIL sulle malattie professionali denunciate alimentano le tavole epidemiologiche che orientano le campagne di prevenzione nei settori maggiormente a rischio, come edilizia, chimica, agricoltura e manifatturiero.

INAIL malattia professionale denuncia D.P.R. 1124/1965

Fonti normative

  • D.P.R. 1124/1965 artt. 53 e 139
  • D.Lgs. 81/2008
  • Corte Costituzionale n. 179/1988
  • INAIL — Portale Sportello Unico Previdenziale 2026

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