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Sicurezza

Gru a Torre: Verifiche Periodiche, Abilitazione Gruisti e Obblighi 2026

Le gru a torre sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie INAIL. Il D.M. 11 aprile 2011 disciplina la prima verifica e la periodicità biennale. I gruisti devono possedere abilitazione ex Accordo SR 22 febbraio 2012.

· Redazione 123 Consulenza

Le gru a torre sono tra le attrezzature di lavoro a maggiore complessità tecnica e a più elevato profilo di rischio nei cantieri edili e industriali. La normativa italiana prevede un sistema articolato di verifiche periodiche, abilitazioni degli operatori e responsabilità dei soggetti coinvolti, la cui corretta attuazione è fondamentale per prevenire incidenti spesso mortali.

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 71 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce l'obbligo generale per il datore di lavoro di verificare che le attrezzature di lavoro siano idonee all'uso, mantenute in efficienza e sottoposte a verifiche periodiche. Per le gru a torre e le attrezzature di sollevamento, il riferimento specifico è il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011 ("Definizione delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs. 81/2008"), che disciplina la periodicità, il contenuto e i soggetti abilitati a effettuare le verifiche.

Prima verifica: l'obbligo di notifica all'INAIL

Prima della messa in servizio di una gru a torre, il datore di lavoro deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL entro 60 giorni dalla messa in servizio. La prima verifica ha lo scopo di accertare la corretta installazione, il corretto funzionamento e la conformità dell'attrezzatura ai requisiti di sicurezza. All'esito positivo, l'INAIL (o il soggetto abilitato da esso incaricato) rilascia il certificato di prima verifica e attribuisce un numero di matricola che identifica univocamente l'attrezzatura nel registro nazionale.

Verifiche periodiche successive: periodicità biennale

Dopo la prima verifica, le gru a torre sono soggette a verifiche periodiche con cadenza biennale. Le verifiche successive possono essere effettuate dall'INAIL o, in alternativa, da soggetti pubblici o privati abilitati dal Ministero del Lavoro (cosiddetti soggetti abilitati ex D.M. 11 aprile 2011). La verifica comprende: esame documentale (libretto matricolare, verbali di verifiche precedenti, registro di controllo), esame visivo dell'attrezzatura (struttura, ganci, funi, carrelli, sistemi di sicurezza), prove funzionali (corsa del carrello, rotazione, sollevamento, dispositivi di fine corsa, limitatori di carico e momento).

Il libretto matricolare

Ogni gru a torre deve essere accompagnata da un libretto matricolare (o libretto di immatricolazione) che riporta tutte le verifiche effettuate, le manutenzioni straordinarie e le eventuali modifiche. Il libretto deve essere conservato dal proprietario dell'attrezzatura (in genere la società di noleggio) e deve essere reso disponibile al personale INAIL o ai soggetti abilitati in occasione di ogni verifica. Il CSE e il datore di lavoro che utilizza la gru in cantiere devono richiederne visione prima dell'utilizzo.

L'abilitazione dei gruisti: l'Accordo SR 22 febbraio 2012

L'Accordo in Sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha introdotto l'obbligo di abilitazione specifica per gli operatori di gru a torre. Il percorso di abilitazione prevede: - Un corso teorico-pratico della durata complessiva di 16 ore (12 ore teoriche + 4 ore pratiche per ogni tipo di gru) - Una prova di valutazione finale teorico-pratica - Il conseguimento dell'attestato di abilitazione, valido 5 anni - L'aggiornamento quinquennale (4 ore) per il rinnovo dell'abilitazione

Il gruista non abilitato non può operare su gru a torre: la violazione di questo obbligo comporta sanzioni amministrative per il datore di lavoro e può configurare il reato di cui all'art. 55 D.Lgs. 81/08.

Responsabilità del noleggiante vs. responsabilità dell'utilizzatore

Nella prassi dei cantieri, le gru a torre vengono spesso noleggiate. La ripartizione delle responsabilità in materia di sicurezza tra noleggiante e utilizzatore è disciplinata dall'art. 72 del D.Lgs. 81/08: - Il noleggiante è responsabile della conformità dell'attrezzatura alle disposizioni di legge, della regolare effettuazione delle verifiche periodiche e della completezza del libretto matricolare. - L'utilizzatore (datore di lavoro del cantiere) è responsabile della corretta installazione in cantiere, dell'utilizzo secondo le istruzioni del fabbricante, della formazione del personale addetto e dell'adeguata manutenzione ordinaria durante l'utilizzo.

In caso di infortunio connesso a un vizio della gru, la responsabilità viene valutata caso per caso, ma l'esperienza giurisprudenziale dimostra che spesso entrambi i soggetti sono ritenuti responsabili in concorso.

Raccomandazioni per le imprese

Le imprese che utilizzano gru a torre in cantiere devono: verificare prima dell'installazione che la gru disponga di libretto matricolare aggiornato e verbale di ultima verifica periodica non scaduto; assicurarsi che i gruisti incaricati possiedano abilitazione valida e in corso di validità; inserire nel POS la procedura per l'utilizzo della gru e i controlli giornalieri da effettuare prima dell'inizio della giornata lavorativa; predisporre un piano di manutenzione ordinaria documentato. La cadenza biennale della verifica va monitorata con anticipo, avviando la pratica almeno 2-3 mesi prima della scadenza per evitare periodi di fermo forzato della gru.

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Fonti normative

  • D.Lgs. 81/2008 art. 71 — Obblighi del datore di lavoro per le attrezzature di lavoro
  • D.M. 11 aprile 2011 — Verifiche periodiche attrezzature di lavoro (Allegato VII D.Lgs. 81/2008)
  • Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012 — Abilitazione alla conduzione di gru a torre

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