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Formazione sicurezza in appalti e subappalti: obblighi del committente, verifiche e responsabilità solidale

Negli appalti e subappalti, il committente ha precisi obblighi di verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e della formazione dei lavoratori. Un approfondimento su DUVRI, responsabilità solidale e gestione della sicurezza nella catena di appalto.

· Redazione 123 Consulenza

La gestione della sicurezza nei contratti di appalto e subappalto è uno degli ambiti più complessi del D.Lgs. 81/2008. Il Titolo IV (cantieri temporanei o mobili) e l'art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto) definiscono un sistema articolato di responsabilità che coinvolge committente, appaltatore e subappaltatori.

L'art. 26 D.Lgs. 81/2008 impone al committente, prima dell'affidamento dei lavori, di: verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi (tramite iscrizione CCIA, DURC, dichiarazione di regolarità contributiva, attestazione della formazione specifica); fornire alle imprese informazioni dettagliate sui rischi dell'ambiente di lavoro; coordinare l'attuazione delle misure di prevenzione; elaborare, nei casi previsti, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

Il DUVRI è obbligatorio quando nell'appalto si verificano interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore. Ne sono esclusi i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno. Il documento deve essere allegato al contratto d'appalto e aggiornato in caso di variazioni nei lavori.

In tema di responsabilità solidale, l'art. 29 D.Lgs. 276/2003 prevede la responsabilità solidale del committente con appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi, contributivi e assicurativi. In materia di sicurezza, la Cassazione ha più volte affermato che il committente risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori dell'appaltatore quando non ha vigilato sull'adempimento degli obblighi di sicurezza o quando i rischi derivano dalle condizioni generali del luogo di lavoro messo a disposizione.

Per i cantieri edili, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) svolge un ruolo cardine: il CSE può sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente e ha l'obbligo di segnalare al committente le inadempienze delle imprese esecutrici. La nomina del CSP e CSE è obbligatoria nei cantieri che superano le soglie di cui all'art. 90 D.Lgs. 81/2008.

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Fonti normative

  • Art. 26 D.Lgs. 81/2008 — obblighi connessi ai contratti d'appalto
  • Titolo IV D.Lgs. 81/2008 — cantieri temporanei o mobili
  • Art. 29 D.Lgs. 276/2003 — responsabilità solidale negli appalti
  • Circolare Min. Lavoro n. 24/2007 — DUVRI, chiarimenti applicativi
  • Cass. Pen. Sez. IV — giurisprudenza consolidata responsabilità committente in appalto

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