Il D.Lgs. 146/2021 ha introdotto importanti novità sulla figura del preposto, rafforzandone sia le responsabilità operative che gli obblighi formativi. L'art. 37 c. 7-bis del D.Lgs. 81/08, come modificato, stabilisce l'obbligo di aggiornamento periodico della formazione specifica del preposto con cadenza biennale, per una durata minima di 6 ore.
I contenuti dell'aggiornamento biennale sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni 2025 e riguardano: il ruolo e le responsabilità del preposto alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 146/2021 (obbligo di interrompere l'attività in caso di rischio grave e immediato, segnalazione al datore di lavoro di comportamenti non conformi, intensificazione dei controlli), i nuovi obblighi ex art. 19 D.Lgs. 81/08, la gestione delle situazioni di emergenza e i rapporti con RSPP e medico competente.
La formazione può essere erogata in presenza (aula) oppure in modalità e-learning sincrona (videoconferenza con docente in tempo reale); non è ammessa la modalità e-learning asincrona per questa tipologia. La verifica finale di apprendimento è obbligatoria.
Le aziende che non hanno ancora completato il primo ciclo di aggiornamento biennale per i preposti già nominati devono farlo con urgenza. Il mancato aggiornamento nei termini espone il datore di lavoro e il dirigente alle sanzioni previste dall'art. 55 D.Lgs. 81/08, con arresto o ammenda. La nomina di un preposto privo dell'aggiornamento formativo obbligatorio è considerata una violazione sostanziale.
I provider accreditati a erogare la formazione del preposto sono gli organismi paritetici, gli enti di formazione accreditati dalla Regione/Provincia autonoma e le università. L'elenco aggiornato è disponibile sui portali regionali. Le aziende devono conservare gli attestati di partecipazione e tenerli a disposizione in caso di ispezione INL o ASL.