L'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza. Il requisito dell'adeguatezza implica — secondo consolidata prassi interpretativa ministeriale e giurisprudenziale — che la formazione sia erogata in una lingua comprensibile al lavoratore destinatario.
La circolare emanata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro nel primo semestre 2026 aggiorna e sistematizza le indicazioni già contenute in precedenti documenti (circolare INL n. 1/2020 e nota MLPS 2017) con specifico riferimento ai lavoratori stranieri, categoria che in alcuni settori — edilizia, agricoltura, logistica, ristorazione — rappresenta una quota significativa della forza lavoro e storicamente registra tassi di infortuni più elevati, anche in correlazione con problematiche di barriera linguistica.
I principali chiarimenti della circolare 2026 riguardano: (1) Verifica della comprensione: il datore di lavoro deve documentare, prima e dopo l'erogazione della formazione, che il lavoratore ha compreso i contenuti formativi. Non è sufficiente attestare la presenza ma occorre un riscontro effettivo della comprensione, ottenibile tramite test in lingua madre, domande orali con interprete o simulazioni pratiche. (2) Materiali formativi: il solo utilizzo di materiali in lingua italiana non soddisfa il requisito di adeguatezza quando il lavoratore non ha sufficiente padronanza della lingua. I materiali devono essere tradotti o la formazione deve essere erogata nella lingua del lavoratore, anche con il supporto di interpreti o di formatori bilingue. (3) Responsabilità del datore di lavoro: l'inidoneità linguistica della formazione può configurare una violazione dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008, con le relative sanzioni (art. 55 comma 5 lett. c: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro). In caso di infortunio correlabile a mancata comprensione delle istruzioni di sicurezza, la responsabilità penale del datore di lavoro e del dirigente preposto può essere aggravata.
La circolare richiama anche l'obbligo di formazione specifica per i lavoratori stranieri neo-assunti: l'affiancamento con un lavoratore esperto nelle prime settimane di attività può mitigare il rischio ma non sostituisce la formazione formale documentata. Il documento di valutazione dei rischi deve considerare esplicitamente il fattore linguistico come elemento di rischio organizzativo.
Gli organismi paritetici settoriali (es. FORMEDIL per l'edilizia) hanno sviluppato materiali formativi multilingua disponibili per le imprese del settore. Alcune regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto) hanno attivato contributi pubblici per sostenere le spese di traduzione e di formazione in lingua dei lavoratori stranieri.