L'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori stranieri in materia di sicurezza sul lavoro è disciplinato dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, che non prevedono eccezioni per i lavoratori non italofoni. Il datore di lavoro deve garantire che l'informazione sia comprensibile: questo implica la traduzione dei documenti chiave nella lingua del lavoratore.
Il DVR non deve necessariamente essere tradotto integralmente, ma le informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione devono essere fornite in forma comprensibile. In pratica, le schede di sicurezza, le procedure operative e i segnali di sicurezza devono essere accessibili nella lingua madre del lavoratore.
Per la formazione obbligatoria (accordo Stato-Regioni 21/12/2011), l'INAIL e le ASL hanno sviluppato materiali formativi in più lingue (arabo, cinese, rumeno, albanese, inglese, francese). Le organizzazioni datoriali e sindacali offrono corsi multilingue per i lavoratori stranieri.
La giurisprudenza ha ritenuto il datore di lavoro responsabile per gli infortuni di lavoratori stranieri a cui non era stata fornita adeguata formazione comprensibile (Cass. pen. sez. IV). Le sanzioni per mancata formazione comprensibile si aggiungono alle responsabilità per l'infortunio.