Le organizzazioni sindacali e datoriali del settore turistico hanno sottoscritto il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo, che introduce, tra le novità, l'obbligo per le imprese del comparto di erogare al personale una formazione integrativa antincendio aggiuntiva rispetto a quella prevista dalle disposizioni di legge.
La previsione contrattuale si inserisce nel quadro normativo definito dal D.M. 2 settembre 2021 (mini-codice antincendio) e dal D.M. 3 settembre 2021 (formazione antincendio), che ridefiniscono i livelli di rischio e i requisiti formativi degli addetti antincendio. Per le strutture ricettive di livello di rischio medio o elevato, l'integrazione contrattuale prevede ore aggiuntive dedicate alla gestione delle emergenze in presenza di clientela, alla comunicazione efficace in lingua straniera e alla gestione dell'esodo di soggetti con esigenze specifiche (bambini, anziani, persone con disabilità).
Viene confermata la centralità del coordinamento con gli enti bilaterali territoriali e con gli organismi paritetici di settore, ai quali è demandata la definizione dei programmi formativi di dettaglio e il monitoraggio dell'applicazione. L'accordo richiama anche il ruolo delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) come interlocutori attivi nella definizione dei piani formativi e nella verifica della loro efficacia.
Le imprese turistiche sono chiamate ad allineare i propri piani di formazione 2026 alle nuove previsioni contrattuali, integrando il calendario degli aggiornamenti antincendio periodici previsti dal D.M. 3 settembre 2021 (cadenza quinquennale) e dalle disposizioni del D.Lgs. 81/08 sulla formazione generale e specifica dei lavoratori. La piena coerenza tra obblighi di legge e previsioni contrattuali consente di valorizzare gli investimenti formativi e di rafforzare la cultura della sicurezza nel comparto.