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Mini-codice antincendio DM 02/09/2021: livelli di rischio e formazione addetti

Il decreto ridefinisce la classificazione delle attività in base al livello di rischio incendio (1/2/3) e i requisiti formativi degli addetti antincendio, sostituendo il D.M. 10/03/1998.

· Newsroom 123 Consulenza

Il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha riordinato la disciplina della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro per le attività che non rientrano nel Codice di Prevenzione Incendi.

La classificazione è ora articolata su tre livelli di rischio (1 basso, 2 medio, 3 elevato) determinati da una matrice che considera attività svolta, materiali combustibili, affollamento, geometria dei luoghi e fattori di emergenza.

Gli addetti antincendio devono frequentare corsi commisurati al livello dell'attività (4/8/16 ore) e aggiornamenti periodici (2/5/8 ore ogni cinque anni). Per le attività di livello 3 è previsto l'esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco per il personale che si occupa di emergenza.

Le imprese devono aver completato la riclassificazione e l'eventuale formazione integrativa entro le scadenze previste dalle disposizioni transitorie, conservando la documentazione di valutazione del rischio incendio aggiornata.

antincendio DM 02/09/2021 formazione VVF

Fonti normative

  • D.M. 2 settembre 2021 (mini-codice antincendio)
  • D.M. 3 settembre 2021 — formazione antincendio
  • Allegato IV D.Lgs. 81/08

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