Il Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021, in vigore dal 4 ottobre 2022, ha riordinato la disciplina della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro per le attività che non rientrano nel Codice di Prevenzione Incendi.
La classificazione è ora articolata su tre livelli di rischio (1 basso, 2 medio, 3 elevato) determinati da una matrice che considera attività svolta, materiali combustibili, affollamento, geometria dei luoghi e fattori di emergenza.
Gli addetti antincendio devono frequentare corsi commisurati al livello dell'attività (4/8/16 ore) e aggiornamenti periodici (2/5/8 ore ogni cinque anni). Per le attività di livello 3 è previsto l'esame presso il Comando dei Vigili del Fuoco per il personale che si occupa di emergenza.
Le imprese devono aver completato la riclassificazione e l'eventuale formazione integrativa entro le scadenze previste dalle disposizioni transitorie, conservando la documentazione di valutazione del rischio incendio aggiornata.