Il Regolamento (UE) 2016/425, pienamente applicabile dal 21 aprile 2019 con periodi di esaurimento scorte, ha introdotto un sistema di classificazione dei DPI in tre categorie in base al livello di rischio da cui proteggono, con procedure di valutazione della conformità differenziate.
I DPI di categoria III, che proteggono dai rischi che possono causare conseguenze molto gravi — morte o danno irreversibile alla salute — richiedono obbligatoriamente il coinvolgimento di un organismo notificato (ON) sia nella valutazione del tipo (modulo B) sia nel controllo della produzione (moduli C2 o D). Rientrano in questa categoria: imbracature e sistemi anticaduta, autorespiratori per atmosfere tossiche, guanti e tute di protezione da agenti chimici e biologici, DPI per rischi elettrici ad alta tensione.
Le aziende devono verificare che i certificati CE dei DPI di cat. III in uso siano ancora validi: i certificati emessi da ON rimangono validi per un massimo di 5 anni. La verifica può essere effettuata tramite il database NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) della Commissione Europea, che riporta per ciascun certificato l'ON emittente, la data di emissione, lo stato (valido/revocato/scaduto) e il prodotto certificato.
Obblighi documentali specifici per i DPI di categoria III: le istruzioni d'uso devono essere fornite in italiano (obbligo art. 8 par. 10 Reg. UE 2016/425); il DVR deve riportare un registro dei DPI in uso per tipologia di rischio con riferimento al certificato CE; la formazione specifica sull'uso dei DPI di cat. III è obbligatoria e deve essere documentata (art. 77 c. 4 lett. h D.Lgs. 81/08); le imbracature e i sistemi anticaduta devono essere verificati visivamente prima di ogni utilizzo e revisionati periodicamente da personale competente.
Le aziende che utilizzano DPI di cat. III senza certificato valido o senza formazione documentata sono esposte a sanzioni significative in caso di ispezione e, in caso di infortuni, a responsabilità penale aggravata per omessa vigilanza sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale.