Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio disciplina i requisiti armonizzati per la progettazione, la fabbricazione e la marcatura CE dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il Regolamento classifica i DPI in tre categorie in funzione del livello di rischio da cui proteggono.
I DPI di III categoria proteggono da rischi mortali o di lesioni gravi e irreversibili: cadute dall'alto (imbracature, sistemi di arresto caduta), esposizione ad agenti chimici cancerogeni o a radiazioni ionizzanti, annegamento (giubbotti di salvataggio con gonfiaggio automatico), esposizione ad alta tensione elettrica, esposizione a temperature estreme, protezione da agenti biologici di gruppo 3 e 4.
Per questa categoria, la conformità deve essere verificata da un organismo notificato (ON), che rilascia la certificazione di tipo UE (esame UE del tipo, ex art. 19 Reg. UE 2016/425) o sorveglia la produzione con procedure specifiche. Il costruttore appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità UE (DoC), che deve essere messa a disposizione degli utenti.
Per il datore di lavoro, gli obblighi in materia di DPI di III categoria si articolano su più livelli: la valutazione del rischio deve identificare specificatamente i rischi residui per i quali il DPI è l'unica misura applicabile (dopo eliminazione, sostituzione e misure tecniche/organizzative); la scelta del DPI deve essere basata sulla DoC e sul certificato dell'organismo notificato, verificando la corrispondenza tra il rischio valutato e la protezione offerta dalla marcatura; la consegna deve essere documentata con firma del lavoratore; la formazione e l'addestramento all'uso corretto sono obbligatori ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08; la manutenzione e la sostituzione dei DPI deteriorati o scaduti devono essere garantite.
Un errore frequente è l'acquisto di DPI con marcatura CE non verificata o con documentazione incompleta. Si raccomanda di richiedere sempre la DoC e il certificato dell'organismo notificato al fornitore, conservandoli nel fascicolo della valutazione del rischio.