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DPI di III categoria: nuovi requisiti di marcatura CE e obblighi del datore di lavoro nel 2026

I Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria — quelli destinati a proteggere da rischi di morte o lesioni gravi — sono soggetti ai requisiti più stringenti del Reg. UE 2016/425. Nel 2026 si consolida il quadro applicativo: dichiarazione di conformità UE, coinvolgimento obbligatorio di organismi notificati, obblighi del datore di lavoro nell'acquisto e nella verifica dell'idoneità.

· Newsroom 123 Consulenza

Il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio disciplina i requisiti armonizzati per la progettazione, la fabbricazione e la marcatura CE dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Il Regolamento classifica i DPI in tre categorie in funzione del livello di rischio da cui proteggono.

I DPI di III categoria proteggono da rischi mortali o di lesioni gravi e irreversibili: cadute dall'alto (imbracature, sistemi di arresto caduta), esposizione ad agenti chimici cancerogeni o a radiazioni ionizzanti, annegamento (giubbotti di salvataggio con gonfiaggio automatico), esposizione ad alta tensione elettrica, esposizione a temperature estreme, protezione da agenti biologici di gruppo 3 e 4.

Per questa categoria, la conformità deve essere verificata da un organismo notificato (ON), che rilascia la certificazione di tipo UE (esame UE del tipo, ex art. 19 Reg. UE 2016/425) o sorveglia la produzione con procedure specifiche. Il costruttore appone la marcatura CE e redige la dichiarazione di conformità UE (DoC), che deve essere messa a disposizione degli utenti.

Per il datore di lavoro, gli obblighi in materia di DPI di III categoria si articolano su più livelli: la valutazione del rischio deve identificare specificatamente i rischi residui per i quali il DPI è l'unica misura applicabile (dopo eliminazione, sostituzione e misure tecniche/organizzative); la scelta del DPI deve essere basata sulla DoC e sul certificato dell'organismo notificato, verificando la corrispondenza tra il rischio valutato e la protezione offerta dalla marcatura; la consegna deve essere documentata con firma del lavoratore; la formazione e l'addestramento all'uso corretto sono obbligatori ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 81/08; la manutenzione e la sostituzione dei DPI deteriorati o scaduti devono essere garantite.

Un errore frequente è l'acquisto di DPI con marcatura CE non verificata o con documentazione incompleta. Si raccomanda di richiedere sempre la DoC e il certificato dell'organismo notificato al fornitore, conservandoli nel fascicolo della valutazione del rischio.

DPI III categoria marcatura CE Reg. UE 2016/425 dispositivi protezione individuale

Fonti normative

  • Regolamento (UE) 2016/425 — DPI (abrogazione Direttiva 89/686/CEE)
  • Artt. 74-79 D.Lgs. 81/08 — uso dei dispositivi di protezione individuale
  • D.Lgs. 81/08 — Allegato VIII — indicazioni di carattere generale relative a protezione dal rischio

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