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Normativa

DPI di III categoria: obblighi del fornitore e dell'acquirente nel 2026

Il Regolamento UE 2016/425 disciplina i Dispositivi di Protezione Individuale di categoria III, destinati a proteggere da rischi mortali. Nel 2026 si rafforzano i controlli di mercato, con specifico riguardo agli acquisti online.

· Redazione 123 Consulenza

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di III categoria sono i prodotti destinati a proteggere da rischi mortali o di danno grave e permanente alla salute: cadute dall'alto, agenti chimici pericolosi, rischio biologico, radiazioni ionizzanti, atmosfere a rischio di esplosione. Il Regolamento UE 2016/425 costituisce il quadro normativo di riferimento per l'immissione in commercio nell'intera Unione Europea.

Il fornitore — fabbricante, importatore o distributore — di DPI di categoria III ha obblighi precisi: garantire che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza (RESS) dell'allegato II del Regolamento; sottoporre il prodotto a esame UE del tipo (tipo B) da parte di un organismo notificato; attivare una procedura di controllo della produzione continua (tipo C o D); redigere e conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE; apporre la marcatura CE unitamente al numero identificativo dell'organismo notificato.

L'acquirente — ovvero il datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 — ha l'obbligo di fornire ai propri lavoratori DPI conformi al Regolamento UE 2016/425, adeguati al rischio specifico identificato nel DVR, nelle taglie corrette e mantenuti in condizioni di efficienza. E' fondamentale verificare la presenza della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato sul prodotto e sull'imballaggio.

Nel 2026, l'attività di vigilanza del mercato da parte delle Camere di Commercio e degli organismi abilitati ha evidenziato la persistenza di DPI non conformi immessi sul mercato, soprattutto attraverso canali e-commerce e marketplace online. I datori di lavoro che acquistano DPI di III categoria su piattaforme digitali devono verificare con attenzione la documentazione di conformità prima dell'acquisto.

Un aspetto spesso trascurato è la formazione: il D.Lgs. 81/2008, art. 77, impone al datore di lavoro di fornire formazione adeguata sull'uso dei DPI, incluso l'addestramento specifico per i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per i sistemi anticaduta. Per questi ultimi la norma richiede anche esercitazione pratica certificata.

La sostituzione periodica dei DPI di III categoria deve essere pianificata nel sistema di gestione della sicurezza: molti dispositivi hanno una vita utile limitata oltre la quale non possono essere utilizzati, indipendentemente dall'apparenza visiva (es. funi di sicurezza con data di scadenza, maschere antigas con filtri a scadenza).

DPI dispositivi protezione individuale Reg. UE 2016/425 categoria III

Fonti normative

  • Regolamento UE 2016/425
  • D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79
  • MISE — vigilanza mercato DPI 2026

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