Il Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI), in applicazione dal 21 aprile 2018, ha ridefinito la classificazione in tre categorie di rischio: Categoria I (rischi minori — guanti da giardino, occhiali solari ordinari); Categoria II (rischi intermedi — caschi, guanti da lavoro generici, scarpe antinfortunistiche); Categoria III (rischi gravi, mortali o irreversibili — autorespiratori, dispositivi anticaduta, DPI per agenti chimici CMR, DPI per agenti biologici, protezioni contro alte tensioni).
Nel 2026, l'applicazione pratica del Regolamento è maturata con nuovi orientamenti interpretativi della Commissione Europea e delle autorità di sorveglianza del mercato: in particolare, è stata precisata la classificazione di alcuni DPI per rischio biologico (di crescente rilevanza dopo la pandemia), dei DPI connessi alla protezione dai campi elettromagnetici ad alta frequenza e di nuovi dispositivi di protezione per operatori di droni industriali.
Per i DPI di III categoria, l'addestramento obbligatorio ex art. 77 c. 5 D.Lgs. 81/2008 deve essere documentato con: verbale di addestramento firmato dal lavoratore e dall'addestratore qualificato; scheda del DPI con numero di serie e data di prima messa in servizio; registro delle verifiche periodiche annuali. L'assenza di tale documentazione è oggetto di specifica sanzione in caso di ispezione INL.
Le aziende devono verificare che i DPI in dotazione riportino la marcatura CE aggiornata alle norme armonizzate vigenti e che i certificati di conformità dei DPI di III categoria siano emessi da organismi notificati validi (verificabili sul portale NANDO della Commissione Europea).