Il distacco transnazionale di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi è disciplinato in Italia dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, attuativo della Direttiva 96/71/CE come modificata dalla Direttiva 2018/957/UE. La nuova circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce come tale quadro normativo si intersechi con gli obblighi prevenzionistici del D.Lgs. 81/2008.
In materia di sicurezza sul lavoro, la circolare ribadisce che il lavoratore distaccato ha diritto all'applicazione delle norme di tutela in vigore nello Stato ospitante (Italia), incluse quelle relative alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria e all'utilizzo dei DPI. L'impresa distaccante rimane responsabile dell'adempimento di questi obblighi, anche attraverso il coinvolgimento dell'RSPP e del medico competente del paese d'origine, ferme restando le eventuali integrazioni richieste dalla normativa italiana.
Il destinatario della prestazione (committente italiano) non è esonerato da ogni responsabilità: ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 resta tenuto agli obblighi di coordinamento e cooperazione in caso di attività interferenti, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale e, ove applicabile, alla redazione del DUVRI. La circolare precisa i documenti che gli ispettori INL verificheranno in sede di controllo: notifica preventiva di distacco, documentazione formativa, DPI forniti, registro infortuni equivalente.
Le imprese che ricevono lavoratori distaccati dall'estero sono invitate a includere tali figure nelle proprie procedure di accoglienza e induction alla sicurezza, verificando la compatibilità delle qualifiche e delle abilitazioni eventualmente acquisite nel paese d'origine con i requisiti richiesti dalla normativa italiana.